(Protocollo-art. 15)
				 
                              Art. 15. 

 

				 
                         Attivita' sportive 

 
  1. Le Parti contraenti si impegnano  a  definire  una  politica  di
controllo delle attivita' sportive all'aperto, particolarmente  nelle
aree protette, in modo da evitare effetti  negativi  per  l'ambiente.
Questo  controllo  puo'  condurre,  ove  necessario,  a  vietarne  la
pratica. 
  2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al  massimo  e,  ove
necessario, a vietare le attivita' sportive che comportano  l'uso  di
motori al di fuori delle zone determinate dalle autorita' competenti.