Art. 15. Attivita' sportive 1. Le Parti contraenti si impegnano a definire una politica di controllo delle attivita' sportive all'aperto, particolarmente nelle aree protette, in modo da evitare effetti negativi per l'ambiente. Questo controllo puo' condurre, ove necessario, a vietarne la pratica. 2. Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e, ove necessario, a vietare le attivita' sportive che comportano l'uso di motori al di fuori delle zone determinate dalle autorita' competenti.