(Protocollo-art. 16)
				 
                              Art. 16. 

 

				 
                       Deposito da aeromobili 

 
  Le Parti contraenti si impegnano a limitare al massimo e,  ove  sia
il caso, a vietare, al di  fuori  degli  aerodromi,  il  deposito  da
aeromobili a fini sportivi.