(Protocollo-art. 17)
				 
                              Art. 17. 

 

				 
                       Sviluppo delle regioni 
                 e delle aree economicamente deboli 

 
  Viene raccomandato alle Parti contraenti  di  studiare  al  livello
territoriale  appropriato  soluzioni  adeguate  che  permettano   uno
sviluppo  equilibrato  delle  regioni  e  delle  aree  economicamente
deboli.