(Protocollo-art. 22)
				 
                              Art. 22. 

 

				 
                       Ricerca e osservazione 

 
  1.  Le  Parti  contraenti  promuovono  e  armonizzano,  in  stretta
cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione  di
una migliore conoscenza delle interazioni  fra  turismo  ed  ambiente
sulle Alpi, nonche' l'analisi degli sviluppi futuri. 
  2. Le Parti contraenti provvedono affinche' i  risultati  nazionali
della ricerca e dell'osservazione sistematica siano  raccolti  in  un
sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi
pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente. 
  3. Le Parti contraenti si impegnano a scambiare informazioni  sulle
proprie esperienze, utili all'attuazione dei  provvedimenti  e  delle
raccomandazioni  di  questo  Protocollo,  ed  a  raccogliere  i  dati
rilevanti in materia di sviluppo turistico qualitativo.