(Protocollo-art. 23)
				 
                              Art. 23. 

 

				 
                      Formazione e informazione 

 
  1. Le Parti contraenti promuovono la formazione e  l'aggiornamento,
nonche' l'informazione pubblica in  relazione  agli  obiettivi,  alle
misure e all'attuazione del presente Protocollo. 
  2. Viene raccomandato alle  Parti  contraenti  di  includere  nelle
formazioni professionali afferenti  al  turismo  e  al  suo  indotto,
nozioni su natura e ambienti. Potrebbero cosi essere creati indirizzi
di formazione originali che uniscano turismo  ed  ecologia,  come  ad
esempio: 
    «animatori ecologici», 
    «responsabili della qualita' delle stazioni turistiche», 
    «assistenti turistici per persone disabili».