(Protocollo-art. 27)
				 
                              Art. 27. 

 

				 
                  Corrispondenza tra la Convenzione 
                     delle Alpi e il Protocollo 

 
  1.  Il  presente  Protocollo  costituisce   un   Protocollo   della
Convenzione delle  Alpi  ai  sensi  dell'articolo  2  e  degli  altri
articoli pertinenti della stessa Convenzione. 
  2.  Possono  divenire  Parti  contraenti  del  presente  Protocollo
esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni
denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche  come  denuncia  del
presente Protocollo. 
  3. Quando la Conferenza delle Alpi delibera  questioni  concernenti
il  presente  Protocollo,  solo  le  Parti  contraenti  dello  stesso
Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.