Art. 6. Orientamenti dello sviluppo turistico 1. Le Parti contraenti tengono conto, per lo sviluppo turistico, delle esigenze di protezione della natura e di salvaguardia del paesaggio. Si impegnano a promuovere, nella misura del possibile, solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili con l'ambiente. 2. Esse avviano una politica sostenibile che rafforzi la competitivita' di un turismo alpino a contatto con la natura, portando in tal modo un notevole contributo allo sviluppo socioeconomico del territorio alpino. Saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta. 3. Le Parti contraenti provvederanno affinche' nelle zone fortemente turistiche sia perseguito un rapporto equilibrato tra forme di turismo intensivo ed estensivo. 4. Qualora venissero presi provvedimenti di incentivazione, andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: a) per il turismo intensivo, l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche e lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del presente Protocollo; b) per il turismo estensivo, il mantenimento o lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente, nonche' la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche interessate.