(Protocollo-art. 6)
				 
                               Art. 6. 

 

				 
                Orientamenti dello sviluppo turistico 

 
  1. Le Parti contraenti tengono conto, per  lo  sviluppo  turistico,
delle esigenze di protezione  della  natura  e  di  salvaguardia  del
paesaggio. Si impegnano a promuovere,  nella  misura  del  possibile,
solamente progetti che rispettino i paesaggi e siano compatibili  con
l'ambiente. 
  2.  Esse  avviano  una  politica  sostenibile   che   rafforzi   la
competitivita' di  un  turismo  alpino  a  contatto  con  la  natura,
portando  in  tal  modo  un   notevole   contributo   allo   sviluppo
socioeconomico  del  territorio  alpino.   Saranno   privilegiati   i
provvedimenti a  favore  dell'innovazione  e  della  diversificazione
dell'offerta. 
  3.  Le  Parti  contraenti  provvederanno   affinche'   nelle   zone
fortemente turistiche sia  perseguito  un  rapporto  equilibrato  tra
forme di turismo intensivo ed estensivo. 
  4.  Qualora  venissero  presi  provvedimenti   di   incentivazione,
andrebbero rispettati gli aspetti seguenti: 
    a) per il turismo  intensivo,  l'adattamento  delle  strutture  e
degli impianti turistici esistenti  alle  esigenze  ecologiche  e  lo
sviluppo di nuove strutture  conformi  agli  obiettivi  del  presente
Protocollo; 
    b) per il turismo estensivo, il mantenimento  o  lo  sviluppo  di
un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti
l'ambiente, nonche'  la  valorizzazione  del  patrimonio  naturale  e
culturale delle regioni turistiche interessate.