Art. 7. Ricerca della qualita' 1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualita' dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. 2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare: a) l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale, b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi), c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici, d) la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivita' culturali delle diverse zone interessate.