(Protocollo-art. 7)
				 
                               Art. 7. 

 

				 
                       Ricerca della qualita' 

 
  1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e
sistematica della qualita' dell'offerta  turistica  sull'insieme  del
territorio  alpino,  tenendo  conto  in  particolare  delle  esigenze
ecologiche. 
  2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione  di
programmi  d'azione  comuni,  che   tendano   ad   un   miglioramento
qualitativo concernente in particolare: 
    a) l'inserimento degli  impianti  nei  paesaggi  e  nell'ambiente
naturale, 
    b) l'urbanistica, l'architettura (costruzioni  nuove  e  recupero
dei paesi), 
    c) le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici, 
    d) la  diversificazione  dell'offerta  turistica  del  territorio
alpino,  valorizzando  le  attivita'  culturali  delle  diverse  zone
interessate.