(Protocollo-art. 9)
				 
                               Art. 9. 

 

				 
                   Limiti naturali dello sviluppo 

 
  Le Parti contraenti provvedono affinche' lo sviluppo turistico  sia
adeguato alle peculiarita' dell'ambiente e alle  risorse  disponibili
della localita' o della regione interessata. In caso di progetti  che
potrebbero  avere  un  forte  impatto  ambientale,  sara'   opportuno
stabilire, nell'ambito dell'ordinamento  istituzionale  vigente,  una
valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto  al  momento
della decisione.