Art. 9. Limiti naturali dello sviluppo Le Parti contraenti provvedono affinche' lo sviluppo turistico sia adeguato alle peculiarita' dell'ambiente e alle risorse disponibili della localita' o della regione interessata. In caso di progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale, sara' opportuno stabilire, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale vigente, una valutazione preventiva dell'impatto, di cui tenere conto al momento della decisione.