Art. 11 
 
 
                        Clausola finanziaria 
 
  1. Dall'esecuzione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Il Ministero provvede agli adempimenti  derivanti  dal  presente
decreto  mediante  le  ordinarie  risorse,  umane,   strumentali   ed
economiche in dotazione alla  stessa,  sia  a  livello  centrale  che
periferico.