Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente regolamento si intende: 
    a) per «Uffici all'estero» gli uffici di cui all'articolo 30  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; 
    b) per «Ministero», il Ministero degli affari esteri.