Art. 3 
 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente  regolamento  si  applica  agli  uffici  all'estero,
incluse le unita'  tecniche  locali  in  quanto  articolazioni  degli
stessi. 
  2. Il presente regolamento si applica  agli  istituti  italiani  di
cultura se gli stessi sono considerati dagli ordinamenti locali  come
strutture di  pertinenza  delle  rappresentanze  diplomatiche,  delle
rappresentanze permanenti, o degli uffici consolari, altrimenti trova
integrale   applicazione   la   normativa   locale,    fatta    salva
l'applicazione dei principi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. 
  3. Nei luoghi di lavoro di cui al presente  articolo  le  norme  in
materia di salute e sicurezza  sono  applicate  tenendo  conto  delle
disposizioni a tale scopo previste dagli ordinamenti locali,  secondo
quanto meglio specificato negli articoli seguenti. 
  4. Nell'applicazione delle norme in materia di salute  e  sicurezza
si tiene inoltre conto delle disposizioni a  tutela  della  sicurezza
del segreto di Stato, del trattamento e  custodia  di  documentazione
classificata,  nonche'  delle  limitazioni   di   accesso   e   delle
particolari caratteristiche delle aree protette e riservate. 
  5. Ai  fini  dell'applicazione  all'estero  delle  disposizioni  in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di  lavoro,  e'  considerato
datore di lavoro il capo dell'ufficio. 
  6. Il datore di lavoro adegua l'organizzazione della sicurezza alla
normativa  locale   eventualmente   vigente,   alle   caratteristiche
dell'ufficio e alla realta'  geografica  e  sociale,  avvalendosi  di
personale adeguatamente formato ai sensi del  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81.