Art. 6 
 
 
                  Medico competente per gli uffici 
             aventi sede negli Stati dell'Unione Europea 
 
  1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede in uno  degli  Stati
dell'Unione  Europea  nomina  quale  medico  competente   un   libero
professionista locale, in possesso di titoli e requisiti  equivalenti
a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche
collaboratore  di  struttura  esterna  pubblica  o  privata   locale,
convenzionata con l'Ufficio all'estero. 
  2. Avverso i giudizi del  medico  competente  e'  ammesso  ricorso,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del   giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza competente per la Sede centrale del
Ministero degli affari esteri, che dispone, dopo eventuali  ulteriori
accertamenti, la conferma, la  modifica  o  la  revoca  del  giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia  di  sospensione  dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.