Art. 7 
 
 
                  Medico competente per gli uffici 
           non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea 
 
  1. Il capo dell'ufficio all'estero avente sede  in  uno  Stato  non
facente  parte  dell'Unione  Europea  puo'  nominare   quale   medico
competente un libero professionista locale, in possesso di  requisiti
equivalenti a quelli previsti dal decreto legislativo 9 aprile  2008,
n. 81,  che  sia  in  grado  di  assicurare  livelli  di  prestazioni
sanitarie  equivalenti  a  quelle  stabilite  dal   piano   sanitario
nazionale italiano, anche collaboratore di struttura esterna pubblica
o privata locale, convenzionata con l'Ufficio all'estero. 
  2. La sorveglianza sanitaria di cui  all'articolo  41  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tiene anche conto  delle  peculiari
condizioni climatiche e sanitarie dello  Stato  in  cui  e'  prestato
servizio. 
  3. Avverso i giudizi del  medico  competente  e'  ammesso  ricorso,
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  comunicazione  del   giudizio
medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente per  la
Sede centrale del Ministero che  dispone,  dopo  eventuali  ulteriori
accertamenti, la conferma, la  modifica  o  la  revoca  del  giudizio
stesso. Si applicano le disposizioni in materia  di  sospensione  dei
termini del procedimento di cui all'articolo 2, comma 7, della  legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 41 del citato decreto  legislativo
          n. 81 del 2008 e' il seguente: 
              «Art. 41 (Sorveglianza sanitaria). - 1. La sorveglianza
          sanitaria e' effettuata dal medico competente: 
                a) nei casi previsti dalla normativa  vigente,  dalle
          indicazioni fornite dalla  Commissione  consultiva  di  cui
          all'art. 6; 
                b) qualora il lavoratore ne  faccia  richiesta  e  la
          stessa sia ritenuta  dal  medico  competente  correlata  ai
          rischi lavorativi. 
              2. La sorveglianza sanitaria comprende: 
                a)  visita  medica  preventiva  intesa  a  constatare
          l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il  lavoratore
          e' destinato al fine di  valutare  la  sua  idoneita'  alla
          mansione specifica; 
                b) visita medica periodica per controllare  lo  stato
          di salute  dei  lavoratori  ed  esprimere  il  giudizio  di
          idoneita' alla mansione specifica. La periodicita' di  tali
          accertamenti,   qualora   non   prevista   dalla   relativa
          normativa, viene stabilita, di norma, in una volta  l'anno.
          Tale periodicita' puo' assumere cadenza diversa,  stabilita
          dal medico competente in  funzione  della  valutazione  del
          rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
          puo' disporre contenuti e periodicita'  della  sorveglianza
          sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal  medico
          competente; 
                c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora
          sia ritenuta dal  medico  competente  correlata  ai  rischi
          professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili
          di peggioramento a causa dell'attivita' lavorativa  svolta,
          al fine di esprimere il giudizio di idoneita' alla mansione
          specifica; 
                d)  visita  medica  in  occasione  del  cambio  della
          mansione  onde   verificare   l'idoneita'   alla   mansione
          specifica; 
                e) visita medica  alla  cessazione  del  rapporto  di
          lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente; 
                e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva; 
                e-ter) visita  medica  precedente  alla  ripresa  del
          lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
          superiore ai  sessanta  giorni  continuativi,  al  fine  di
          verificare l'idoneita' alla mansione. 
              2-bis. Le  visite  mediche  preventive  possono  essere
          svolte in  fase  preassuntiva,  su  scelta  del  datore  di
          lavoro,  dal  medico  competente  o  dai  dipartimenti   di
          prevenzione  delle  ASL.  La  scelta  dei  dipartimenti  di
          prevenzione  non  e'  incompatibile  con  le   disposizioni
          dell'art. 39, comma 3. 
              3. Le visite mediche di cui  al  comma  2  non  possono
          essere effettuate: 
                a); 
                b) per accertare stati di gravidanza; 
                c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente. 
              4. Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e  spese
          del datore di  lavoro,  comprendono  gli  esami  clinici  e
          biologici  e  indagini  diagnostiche  mirati   al   rischio
          ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed  alle
          condizioni previste dall'ordinamento, le visite di  cui  al
          comma 2, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono  altresi'
          finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol
          dipendenza  e  di  assunzione  di  sostanze  psicotrope   e
          stupefacenti. 
              4-bis. Entro  il  31  dicembre  2009,  con  accordo  in
          Conferenza  Stato-Regioni,  adottato  previa  consultazione
          delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e  le
          modalita'  per  l'accertamento  della  tossicodipendenza  e
          della alcol dipendenza. 
              5. Gli esiti della visita medica devono essere allegati
          alla cartella sanitaria e di rischio di  cui  all'art.  25,
          comma 1, lettera c), secondo i requisiti  minimi  contenuti
          nell'Allegato  3A  e  predisposta  su  formato  cartaceo  o
          informatizzato, secondo quanto previsto dall'art. 53. 
              6. Il medico competente, sulla  base  delle  risultanze
          delle visite mediche di cui al comma  2,  esprime  uno  dei
          seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 
                a) idoneita'; 
                b) idoneita' parziale, temporanea o  permanente,  con
          prescrizioni o limitazioni; 
                c) inidoneita' temporanea; 
                d) inidoneita' permanente. 
              6-bis. Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del
          comma 6 il medico competente esprime  il  proprio  giudizio
          per  iscritto  dando  copia  del   giudizio   medesimo   al
          lavoratore e al datore di lavoro. 
              7. Nel caso di espressione del giudizio di  inidoneita'
          temporanea vanno precisati i limiti temporali di validita'. 
              8. 
              9.  Avverso  i  giudizi  del  medico  competente,   ivi
          compresi quelli formulati in fase preassuntiva, e'  ammesso
          ricorso, entro trenta giorni dalla  data  di  comunicazione
          del   giudizio   medesimo,    all'organo    di    vigilanza
          territorialmente competente  che  dispone,  dopo  eventuali
          ulteriori accertamenti,  la  conferma,  la  modifica  o  la
          revoca del giudizio stesso». 
              - Il testo dell'art. 2, comma 7, della legge  7  agosto
          1990, n. 241, e' il seguente: 
              «7. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, i termini
          di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente  articolo  possono
          essere sospesi, per una sola volta e  per  un  periodo  non
          superiore  a   trenta   giorni,   per   l'acquisizione   di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'art. 14, comma 2».