Art. 8 
 
 
           Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 
  L'individuazione del numero e delle modalita' di designazione e  di
elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,  di  cui
agli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81  e  successive  modificazioni,  e'   disciplinata   in   sede   di
contrattazione collettiva. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 47 del citato decreto  legislativo
          n. 81 del 2008 e' il seguente: 
              «Art.  47  (Rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza). - 1. Il rappresentante dei  lavoratori  per  la
          sicurezza  e'  istituito  a  livello  territoriale   o   di
          comparto, aziendale e di sito  produttivo.  L'elezione  dei
          rappresentanti  per  la  sicurezza   avviene   secondo   le
          modalita' di cui al comma 6. 
              2. In tutte le aziende, o unita' produttive, e'  eletto
          o  designato  il  rappresentante  dei  lavoratori  per   la
          sicurezza. 
              3. Nelle aziende o unita' produttive che occupano  fino
          a 15 lavoratori il rappresentante  dei  lavoratori  per  la
          sicurezza e' di norma eletto direttamente dai lavoratori al
          loro  interno  oppure  e'  individuato  per  piu'   aziende
          nell'ambito territoriale o del comparto produttivo  secondo
          quanto previsto dall'art. 48. 
              4. Nelle aziende o unita' produttive  con  piu'  di  15
          lavoratori  il  rappresentante  dei   lavoratori   per   la
          sicurezza e' eletto o designato dai lavoratori  nell'ambito
          delle rappresentanze sindacali in azienda.  In  assenza  di
          tali  rappresentanze,  il  rappresentante  e'  eletto   dai
          lavoratori della azienda al loro interno. 
              5.  Il  numero,  le  modalita'  di  designazione  o  di
          elezione  del  rappresentante   dei   lavoratori   per   la
          sicurezza, nonche' il tempo  di  lavoro  retribuito  e  gli
          strumenti per l'espletamento delle funzioni sono  stabiliti
          in sede di contrattazione collettiva. 
              6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per  la
          sicurezza aziendali,  territoriali  o  di  comparto,  salvo
          diverse   determinazioni   in   sede   di    contrattazione
          collettiva,  avviene  di  norma  in  corrispondenza   della
          giornata nazionale per la salute e  sicurezza  sul  lavoro,
          individuata, nell'ambito della  settimana  europea  per  la
          salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del
          lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite  le
          confederazioni  sindacali  dei  datori  di  lavoro  e   dei
          lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul  piano
          nazionale. Con il medesimo  decreto  sono  disciplinate  le
          modalita' di attuazione del presente comma. 
              7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti  di
          cui al comma 2 e' il seguente: a) un  rappresentante  nelle
          aziende ovvero unita' produttive sino a 200 lavoratori;  b)
          tre rappresentanti nelle aziende ovvero  unita'  produttive
          da 201 a 1.000 lavoratori; c) sei rappresentanti  in  tutte
          le  altre  aziende  o  unita'  produttive  oltre  i   1.000
          lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti e'
          aumentato   nella   misura   individuata   dagli    accordi
          interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
              8. Qualora non si proceda alle  elezioni  previste  dai
          commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante  dei  lavoratori
          per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di  cui
          agli  articoli  48  e  49,  salvo  diverse  intese  tra  le
          associazioni sindacali  dei  lavoratori  e  dei  datori  di
          lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano
          nazionale».