Art. 9 
 
 
              Responsabile del servizio di prevenzione 
                       e protezione dai rischi 
 
  1. La  nomina  del  responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione  dai  rischi  ai  sensi  dell'articolo  17   del   decreto
legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  e'  obbligo  non  delegabile  del
datore di lavoro. 
  2. Il datore di lavoro nomina quale responsabile  del  servizio  di
prevenzione e protezione un  dipendente  di  ruolo  in  possesso  dei
requisiti di cui al decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.  81,  ove
presente, ovvero un professionista in possesso di adeguate competenze
in materia di prevenzione  infortuni,  con  particolare  riguardo  ai
rischi connessi allo svolgimento dell'attivita'  istituzionale  delle
sedi all'estero. 
  3. Qualora nel medesimo edificio insistano uffici diversi  e'  data
facolta' ai capi  dei  diversi  uffici  di  raccordarsi  al  fine  di
nominare  un  responsabile  comune  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione dai rischi.