(Allegato Regolamento per la disciplina delle attivita' nell'Area Capo Carbonara-art.2)
                             Articolo 2 
                             Definizioni 

 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) «accesso», l'ingresso,  da  terra  e  da  mare,  all'interno
dell'area marina protetta  delle  unita'  navali  al  solo  scopo  di
raggiungere porti, approdi,  aree  predisposte  all'ormeggio  o  aree
individuate dove e' consentito l'ancoraggio; 
      b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per  assicurare  la
tenuta al fondale delle unita' navali effettuato esclusivamente dando
fondo all'ancora; 
      c) «avvistamento  cetacei»,  l'attivita'  di  osservazione  dei
cetacei in ambienti liberi, svolta individualmente o  in  gruppi,  da
privati, associazioni o imprese; 
      d) «balneazione», l'attivita' esercitata a fine ricreativo  che
consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che puo'  essere  praticata
anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e  guanti
e che puo' comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di  costa
fino alla massima escursione di marea; 
      e) «campi ormeggio», detti anche campi boe, aree  adibite  alla
sosta delle unita' da diporto, attrezzate con gavitelli  ancorati  al
fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della
navigazione; 
      f) «centri  di  immersione»,  le  imprese  o  associazioni  che
operano nel settore  turistico-ricreativo  subacqueo  e  che  offrono
servizi di immersioni, visite guidate e addestramento; 
      g) «imbarcazione», qualsiasi unita' da diporto,  con  scafo  di
lunghezza da 10 a 24  metri,  come  definito  ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      h) «immersione subacquea», l'insieme delle attivita' effettuate
con  l'utilizzo  di  apparecchi   ausiliari   per   la   respirazione
(autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente  marino
e all'addestramento subacqueo; 
      i)   «misure   di   premialita'    ambientale»,    disposizioni
differenziate  ed  incentivi,  anche  economici,   finalizzati   alla
promozione  delle  attivita'  che   implicano   un   minore   impatto
ambientale, quali preferenzialita' nelle autorizzazioni, agevolazioni
negli accessi, equiparazione ai residenti,  tariffe  scontate  per  i
servizi e i canoni dell'area marina protetta; 
      j) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento  dei
parametri indicatori dello stato e  dei  processi,  finalizzata  alla
valutazione delle deviazioni da uno standard determinato; 
      l)  «natante»,  qualsiasi  unita'  da  diporto,  con  scafo  di
lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come  definito  ai  sensi  del
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      m) «nave da diporto», qualsiasi unita' da diporto, con scafo di
lunghezza superiore a 24 metri, come definito ai  sensi  del  decreto
legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      n)  «navigazione»,  il  movimento   via   mare   di   qualsiasi
costruzione destinata al trasporto per acqua; 
      o) «ormeggio», l'insieme delle  operazioni  per  assicurare  le
unita' navali a un'opera  portuale  fissa,  quale  banchina,  molo  o
pontile,  ovvero  a  un'opera  mobile,   in   punti   localizzati   e
predisposti, quale pontile o gavitello; 
      p) «pesca sportiva», l'attivita' di pesca  esercitata  a  scopo
ricreativo; 
      q) «pescaturismo», l'attivita' integrativa alla  piccola  pesca
artigianale, come disciplinata dal  decreto  ministeriale  13  aprile
1999, n. 293, che  definisce  le  modalita'  per  gli  operatori  del
settore di ospitare a  bordo  delle  proprie  imbarcazioni  un  certo
numero di persone, diverse dall'equipaggio,  per  lo  svolgimento  di
attivita' turistico-ricreative; 
      r) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata
a scopo professionale per  mezzo  di  imbarcazioni  aventi  lunghezza
inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di  stazza  non
superiore alle 10 TSL e 15 GT,  esercitata  con  attrezzi  da  posta,
ferrettara, palangari, lenze e arpioni,  come  previsto  dal  decreto
ministeriale 14 settembre 1999 e compatibilmente  a  quanto  disposto
dal regolamento CE n. 1967/2006 del Consiglio del 21  dicembre  2006,
relativo alle misure di gestione della pesca nel mar Mediterraneo; 
      s) «trasporto passeggeri», l'attivita' professionale svolta  da
imprese e associazioni abilitate, con  l'utilizzo  di  unita'  navali
adibite  al  trasporto  passeggeri,  lungo   itinerari   e   percorsi
prefissati ed in orari stabiliti; 
      t)  «unita'  navale»,  qualsiasi   costruzione   destinata   al
trasporto per acqua, come definito all'articolo 136 del codice  della
navigazione; 
      u) «visite  guidate»,  le  attivita'  professionali  svolte,  a
fronte  del  pagamento  di  un  corrispettivo,  da  guide  turistiche
iscritte a imprese e associazioni, a terra e a mare,  con  l'utilizzo
di unita' navali adibite  allo  scopo,  finalizzate  all'osservazione
dell'ambiente marino emerso e costiero; 
      v) «zonazione», la suddivisione dell'area  marina  protetta  in
zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale. 
 
          Note all'art. 2: 
              - I riferimenti al citato decreto  legislativo  n.  171
          del 2005 sono riportati nelle note alle premesse. 
              - Il  decreto  ministeriale  13  aprile  1999,  n.  293
          (Regolamento  recante  norme  in  materia   di   disciplina
          dell'attivita' di pesca-turismo,  in  attuazione  dell'art.
          27-bis della legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive
          modificazioni) e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  23
          agosto 1999, n. 197. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21
          dicembre 2006 relativo  alle  misure  di  gestione  per  lo
          sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel  mar
          Mediterraneo e recante modifica del  regolamento  (CEE)  n.
          2847/93 e che abroga il  regolamento  (CE)  n.  1626/94  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 409/9 del 30.12.2006. 
              - L'articolo 136 del codice  della  navigazione  e'  il
          seguente: 
              «Art. 136 (Navi e galleggianti).- 1. Per nave s'intende
          qualsiasi costruzioni destinata  al  trasporto  per  acqua,
          anche a scopo di rimorchio, di  pesca,  di  diporto,  o  ad
          altro scopo. 
              2. Le navi si distinguono in maggiori  e  minori.  Sono
          maggiori le navi alturiere; sono minori le  navi  costiere,
          quelle del servizio marittimo dei porti e le  navi  addette
          alla navigazione interna. 
              3. Le disposizioni che riguardano le navi si applicano,
          in  quanto  non  sia  diversamente   disposto,   anche   ai
          galleggianti mobili adibiti a qualsiasi servizio  attinente
          alla  navigazione  o  al  traffico  in  acque  marittime  o
          interne.».