Articolo 6 Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento di disciplina delle attivita' consentite, su proposta dell'ente gestore, previo parere della Commissione di riserva, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il regolamento di esecuzione ed organizzazione dell'area marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 982, n. 979; 2. Il regolamento di esecuzione ed organizzazione di cui al presente articolo ha ad oggetto la disciplina di organizzazione dell'area marina protetta, nonche' la normativa di dettaglio e le eventuali condizioni di esercizio delle attivita' consentite nell'area marina protetta. 3. Fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione e organizzazione di cui al presente articolo, non sono consentite le attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il rilascio di autorizzazione da parte dell'ente gestore. 4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la coerente applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione ed ogni qual volta le condizioni di tutela degli ecosistemi lo impongano, l'ente gestore provvedera' a proporre un nuovo regolamento che sara' adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1. 5. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attivita' consentite, la proposta di regolamento di esecuzione e organizzazione elaborata dall'ente gestore dovra' prevedere misure di premialita' ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Note all'art. 6: - Si riporta il testo dell'articolo 28 della citata legge n. 979 del 1982: «Art. 28. - In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto. Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta: a) il comandante di porto che la presiede; b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi; c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate; d) un rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva; e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva; f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designati dalle associazioni medesime; g) un rappresentante del provveditorato agli studi; h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali; i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente. Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute. La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima. In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato. Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.».