(Allegato Regolamento per la disciplina delle attivita' nell'Area Capo Carbonara-art.6)
                             Articolo 6 
Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina protetta 

 
    1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore  del  presente
regolamento di disciplina delle  attivita'  consentite,  su  proposta
dell'ente gestore, previo parere della  Commissione  di  riserva,  il
Ministro dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare
adotta il  regolamento  di  esecuzione  ed  organizzazione  dell'area
marina protetta, ai sensi dell'articolo 28 della  legge  31  dicembre
982, n. 979; 
    2. Il regolamento di  esecuzione  ed  organizzazione  di  cui  al
presente articolo ha  ad  oggetto  la  disciplina  di  organizzazione
dell'area marina protetta, nonche' la normativa  di  dettaglio  e  le
eventuali  condizioni  di  esercizio   delle   attivita'   consentite
nell'area marina protetta. 
    3. Fino all'entrata in vigore del  regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione di cui al presente articolo, non  sono  consentite  le
attivita' di cui all'articolo 5 per le quali e' previsto il  rilascio
di autorizzazione da parte dell'ente gestore. 
    4. Al sopravvenire di norme di legge che impediscano la  coerente
applicazione del regolamento di esecuzione e organizzazione  ed  ogni
qual volta le condizioni di tutela  degli  ecosistemi  lo  impongano,
l'ente gestore provvedera' a proporre un nuovo regolamento che  sara'
adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare al termine della procedura di cui al precedente comma 1. 
    5. Al fine di ridurre  e  contenere  l'impatto  ambientale  delle
attivita' consentite, la proposta  di  regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione elaborata dall'ente gestore dovra' prevedere misure di
premialita' ambientale, conformemente alle  direttive  del  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  28  della  citata
          legge n. 979 del 1982: 
              «Art. 28. - In attuazione  dei  principi  di  cui  agli
          articoli  1  e  26  il  Ministro  della  marina  mercantile
          promuove e  coordina  tutte  le  attivita'  di  protezione,
          tutela, ricerca e  valorizzazione  del  mare  e  delle  sue
          risorse  ed  assicura  il  raggiungimento  delle  finalita'
          istitutive di  ciascuna  riserva  attraverso  l'Ispettorato
          centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34. 
              Per la vigilanza e l'eventuale gestione  delle  riserve
          marine, l'Ispettorato centrale si avvale  delle  competenti
          Capitanerie di porto. 
              Presso ogni Capitaneria  competente  e'  istituita  una
          commissione di riserva, nominata con decreto  del  Ministro
          della marina mercantile e cosi' composta: 
                a) il comandante di porto che la presiede; 
                b)  due   rappresentanti   dei   comuni   rivieraschi
          designati dai comuni medesimi; 
                c) un rappresentante delle  regioni  territorialmente
          interessate; 
                d)     un     rappresentante     delle      categorie
          economico-produttive interessate designato dalla camera  di
          commercio per ciascuna delle province nei  cui  confini  e'
          stata istituita la riserva; 
                e) due esperti designati dal  Ministro  della  marina
          mercantile in relazione alle particolari finalita' per  cui
          e' stata istituita la riserva; 
                f)    un    rappresentante     delle     associazioni
          naturalistiche  maggiormente  rappresentative  scelto   dal
          Ministro della marina mercantile  fra  una  terna  di  nomi
          designati dalle associazioni medesime; 
                g) un rappresentante del provveditorato agli studi; 
                h) un rappresentante dell'amministrazione per i  beni
          culturali e ambientali; 
                i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente. 
              Con apposita convenzione da  stipularsi  da  parte  del
          Ministro dell'ambiente, di concerto con il  Ministro  della
          marina mercantile, la gestione della  riserva  puo'  essere
          concessa  ad  enti  pubblici,   istituzioni   scientifiche,
          associazioni riconosciute. 
              La  commissione  affianca  la  Capitaneria   e   l'ente
          delegato nella gestione della riserva, formulando  proposte
          e suggerimenti per tutto quanto  attiene  al  funzionamento
          della riserva medesima. 
              In particolare la commissione  da'  il  proprio  parere
          alla proposta del regolamento  di  esecuzione  del  decreto
          istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi  comprese
          le previsioni relative alle spese  di  gestione,  formulata
          dalla Capitaneria o dall'ente delegato. 
              Il regolamento e' approvato con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  marina
          mercantile, sentita la Consulta  per  la  difesa  del  mare
          dagli inquinamenti.».