(Allegato Regolamento per la disciplina delle attivita' nell'Area Capo Carbonara-art.7)
                             Articolo 7 
                            Sorveglianza 

 
    1. La sorveglianza nell'area marina protetta,  coerentemente  con
l'articolo 13 del decreto istitutivo, e' effettuata dalla Capitaneria
di Porto competente, dal  Corpo  Forestale  di  vigilanza  ambientale
della Regione autonoma della Sardegna, nonche'  dalle  polizie  degli
enti locali delegati nella gestione dell'area, in  coordinamento  con
il personale dell'ente gestore  che  svolge  attivita'  di  servizio,
controllo e informazione a terra e a mare.