(Allegato Regolamento per la disciplina delle attivita' nell'Area Capo Carbonara-art.8)
                             Articolo 8 
                              Sanzioni 

 
    1. Per la violazione delle disposizioni  contenute  nel  presente
decreto e nel regolamento  di  esecuzione  e  organizzazione  di  cui
all'articolo 6, salvo che il fatto sia  disciplinato  diversamente  o
costituisca reato, si applica l'articolo 30 della  legge  6  dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni e integrazioni. 
    2. Nel caso in cui l'accertata violazione delle  disposizioni  di
cui al comma 1 comporti una modificazione dello stato dell'ambiente e
dei  luoghi,   l'ente   gestore   dispone   l'immediata   sospensione
dell'attivita' lesiva ed  ordina,  in  ogni  caso,  la  riduzione  in
pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del
trasgressore, con la responsabilita' solidale  del  committente,  del
titolare  dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
costruzione e trasformazione di opere. In caso di  inottemperanza  al
suddetto ordine, l'ente  gestore  provvede  all'esecuzione  in  danno
degli obbligati, secondo la procedura prevista dall'articolo 29 della
legge 6 dicembre 1991, n. 394. 
    3. In caso di accertamento della  violazione  delle  disposizioni
previste dal presente decreto  e  dal  regolamento  di  esecuzione  e
organizzazione di cui all'articolo 6, compreso  l'eventuale  utilizzo
improprio della documentazione autorizzativa, sono sospese o revocate
le autorizzazioni rilasciate dall'ente gestore secondo i criteri e le
procedure  previste  nello  stesso  regolamento   di   esecuzione   e
organizzazione, indipendentemente  dall'applicazione  delle  sanzioni
penali ed amministrative previste dalle norme vigenti. 
    4. Il verbale attestante la violazione delle disposizioni di  cui
al comma  1,  redatto  dalle  autorita'  preposte  alla  sorveglianza
dell'area  marina  protetta,  e'  immediatamente  trasmesso  all'ente
gestore che irroga la relativa sanzione. 
    5. Gli introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo saranno imputati al bilancio dell'ente gestore e
destinati al finanziamento delle attivita' di gestione, coerentemente
con le finalita' istituzionali dell'Area marina protetta. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo degli  articoli  29  e  30  della
          citata legge n. 394 del 1991: 
              «Art. 29 (Poteri dell'organismo di  gestione  dell'area
          naturale  protetta).  -   1.   Il   legale   rappresentante
          dell'organismo di  gestione  dell'area  naturale  protetta,
          qualora venga esercitata un'attivita'  in  difformita'  dal
          piano,  dal  regolamento  o   dal   nulla   osta,   dispone
          l'immediata sospensione dell'attivita' medesima  ed  ordina
          in ogni caso la riduzione in pristino o  la  ricostituzione
          di specie vegetali o animali a spese del  trasgressore  con
          la responsabilita' solidale del committente,  del  titolare
          dell'impresa  e  del  direttore  dei  lavori  in  caso   di
          costruzione e trasformazione di opere. 
              2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in
          pristino  o  di  ricostituzione  delle  specie  vegetali  o
          animali entro un congruo termine, il legale  rappresentante
          dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno
          degli obbligati  secondo  la  procedura  di  cui  ai  commi
          secondo, terzo e quarto dell'articolo  27  della  legge  28
          febbraio 1985, n. 47 , in quanto compatibili, e recuperando
          le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi  del
          testo unico  delle  disposizioni  di  legge  relative  alla
          riscossione  delle  entrate   patrimoniali   dello   Stato,
          approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 . 
              3. L'organismo di gestione dell'area naturale  protetta
          puo' intervenire nei giudizi  riguardanti  fatti  dolosi  o
          colposi  che   possano   compromettere   l'integrita'   del
          patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facolta'  di
          ricorrere  in  sede  di  giurisdizione  amministrativa  per
          l'annullamento di atti illegittimi lesivi  delle  finalita'
          istitutive dell'area protetta.». 
              «Art.  30  (Sanzioni).   -   1.   Chiunque   viola   le
          disposizioni di cui agli articoli 6  e  13  e'  punito  con
          l'arresto fino a  dodici  mesi  e  con  l'ammenda  da  lire
          duecentomila a lire  cinquantamilioni.  Chiunque  viola  le
          disposizioni di cui agli articoli 11, comma 3, e 19,  comma
          3, e' punito con l'arresto fino a sei mesi o con  l'ammenda
          da lire duecentomila a  lire  venticinquemilioni.  Le  pene
          sono raddoppiate in caso di recidiva. 
              1-bis. Qualora l'area protetta marina non sia segnalata
          con i mezzi e gli strumenti di cui  all'articolo  2,  comma
          9-bis, chiunque, al comando o alla conduzione di  un'unita'
          da diporto, che comunque non sia a conoscenza  dei  vincoli
          relativi a tale area, violi il  divieto  di  navigazione  a
          motore di cui all'articolo 19,  comma  3,  lettera  e),  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da 200 euro a 1.000 euro. 
              2.  La  violazione  delle  disposizioni  emanate  dagli
          organismi di  gestione  delle  aree  protette  e'  altresi'
          punita con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma  da  lire  cinquantamila  a  lire  duemilioni.   Tali
          sanzioni sono irrogate, nel rispetto delle disposizioni  di
          cui alla  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  dal  legale
          rappresentante   dell'organismo   di   gestione   dell'area
          protetta. 
              2-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui  al
          comma 2 e' determinata in misura compresa tra 25 euro e 500
          euro, qualora l'area protetta marina non sia segnalata  con
          i mezzi e gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 9-bis,
          e la persona al comando o alla  conduzione  dell'unita'  da
          diporto non sia comunque a conoscenza dei vincoli  relativi
          a tale area. 
              3. In caso di violazioni costituenti ipotesi  di  reati
          perseguiti ai sensi degli articoli 733  e  734  del  codice
          penale puo' essere disposto  dal  giudice  o,  in  caso  di
          flagranza, per evitare l'aggravamento  o  la  continuazione
          del  reato,  dagli  addetti  alla  sorveglianza   dell'area
          protetta, il sequestro di quanto adoperato  per  commettere
          gli illeciti ad essi relativi. Il responsabile e' tenuto  a
          provvedere   alla   riduzione   in    pristino    dell'area
          danneggiata,  ove  possibile,  e  comunque  e'  tenuto   al
          risarcimento del danno. 
              4. Nelle sentenze di condanna il giudice puo' disporre,
          nei casi di particolare gravita', la  confisca  delle  cose
          utilizzate per la consumazione dell'illecito. 
              5. Si applicano le disposizioni di cui  alla  legge  24
          novembre 1981, n. 689 , in quanto non in contrasto  con  il
          presente articolo. 
              6.  In  ogni  caso  trovano   applicazione   le   norme
          dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.  349  ,  sul
          diritto al  risarcimento  del  danno  ambientale  da  parte
          dell'organismo di gestione dell'area protetta. 
              7. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche nel caso di violazione dei regolamenti e delle misure
          di salvaguardia delle riserve naturali statali. 
              8. Le sanzioni penali previste dal comma 1 si applicano
          anche in relazione alla  violazione  alle  disposizioni  di
          leggi regionali che prevedono  misure  di  salvaguardia  in
          vista della istituzione di aree  protette  e  con  riguardo
          alla  trasgressione  di  regolamenti  di  parchi   naturali
          regionali. 
              9.  Nell'area  protetta  dei  monti  Cervati,  non   si
          applicano, fino alla costituzione del  parco  nazionale,  i
          divieti di cui all'articolo 17, comma 2.».