Art. 36 

 

				 
               Obblighi in materia di accesso e di uso 
                   di determinate risorse di rete 

 
  1.  La  lettera  a)  del  comma  1  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a)
di concedere agli operatori  un  accesso  a  determinati  elementi  o
risorse di rete, compreso l'accesso agli elementi della rete che  non
sono attivi o l'accesso disaggregato  alla  rete  locale,  anche  per
consentire la selezione o la preselezione del vettore o l'offerta  di
rivendita delle linee di contraenti;". 
  2.  La  lettera  f)  del  comma  1  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "f)
di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata
degli impianti;". 
  3. Dopo la lettera i) del comma  1  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1°  agosto  2003,  n.  259,  e'  aggiunta,  in  fine,  la
seguente: "i-bis) di  fornire  l'accesso  a  servizi  correlati  come
quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza.". 
  4.  La  lettera  a)  del  comma  3  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "a)
fattibilita' tecnica ed economica dell'uso  o  dell'installazione  di
risorse concorrenti, a fronte del ritmo di  evoluzione  del  mercato,
tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso
in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso  a
monte, quale l'accesso ai condotti; ". 
  5.  La  lettera  c)  del  comma  3  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "c)
investimenti iniziali del proprietario delle risorse,  tenendo  conto
di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a
tali investimenti;". 
  6.  La  lettera  d)  del  comma  3  dell'articolo  49  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: "d)
necessita'  di  tutelare  la  concorrenza  a   lungo   termine,   con
particolare   attenzione   ad   una   concorrenza    infrastrutturale
economicamente sostenibile;". 
  7. Dopo il comma 3 dell'articolo  49  del  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunto  il  seguente:  "3-bis.  L'Autorita'
puo', nell'imporre ad un operatore l'obbligo di  concedere  l'accesso
ai sensi del  presente  articolo,  stabilire  condizioni  tecniche  o
operative che devono essere soddisfatte dal prestatore di  servizi  o
dai beneficiari di tale accesso,  ove  necessario  per  garantire  il
funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate
norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle  specifiche
stabilite conformemente all'articolo 20 del presente Codice.". 
 
          Note all'art. 36: 
              Il  testo   dell'articolo   49   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 49. Obblighi in materia di accesso e  di  uso  di
          determinate risorse di rete. 
              1. Ai sensi dell'articolo 45, l'Autorita' puo'  imporre
          agli  operatori  di  accogliere  richieste  ragionevoli  di
          accesso ed autorizzare l'uso  di  determinati  elementi  di
          rete e risorse correlate, in particolare qualora  verifichi
          che il rifiuto di concedere l'accesso o  la  previsione  di
          termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente
          ostacolerebbero lo sviluppo di una concorrenza  sostenibile
          sul  mercato  al  dettaglio  e  sarebbero   contrari   agli
          interessi dell'utente finale. Agli  operatori  puo'  essere
          imposto, tra l'altro: 
              a) di concedere agli operatori un accesso a determinati
          elementi  o  risorse  di  rete,  compreso  l'accesso   agli
          elementi  della  rete  che  non  sono  attivi  o  l'accesso
          disaggregato alla rete  locale,  anche  per  consentire  la
          selezione o la preselezione  del  vettore  o  l'offerta  di
          rivendita delle linee di contraenti; 
              b) di negoziare in buona fede  con  gli  operatori  che
          chiedono un accesso; 
              c) di non revocare l'accesso alle risorse consentito in
          precedenza; 
              d)  di  garantire  determinati   servizi   all'ingrosso
          necessari affinche' terze parti possano formulare offerte; 
              e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai
          protocolli  e  ad  altre  tecnologie   indispensabili   per
          l'interoperabilita' dei  servizi  o  dei  servizi  di  reti
          private virtuali; 
              f) di consentire  la  coubicazione  o  altre  forme  di
          condivisione associata degli impianti; 
              g)  di  fornire  determinati  servizi   necessari   per
          garantire agli utenti l'interoperabilita'  dei  servizi  da
          punto  a  punto,  tra  cui  risorse  per  servizi  di  reti
          intelligenti o servizi di roaming  tra  operatori  di  reti
          mobili; 
              h)  di  garantire  l'accesso  ai  sistemi  di  supporto
          operativo o  a  sistemi  software  analoghi  necessari  per
          garantire eque condizioni di  concorrenza  nella  fornitura
          dei servizi; 
              i) di interconnettere reti o risorse di rete. 
              i-bis) di fornire l'accesso a  servizi  correlati  come
          quelli  relativi  all'identita',  alla  posizione  e   alla
          presenza. 
              2. L'Autorita' puo' associare agli obblighi di  cui  al
          comma   1,   condizioni   di    equita',    ragionevolezza,
          tempestivita'. 
              3. Nel valutare l'opportunita' di imporre gli  obblighi
          di cui al comma 1, e soprattutto nel  considerare  se  tali
          obblighi  siano  proporzionati  agli   obiettivi   definiti
          nell'articolo 13, l'Autorita' tiene conto, in  particolare,
          dei seguenti fattori: 
              a)  fattibilita'  tecnica  ed  economica   dell'uso   o
          dell'installazione di risorse  concorrenti,  a  fronte  del
          ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della  natura
          e del tipo di interconnessione o di accesso  in  questione,
          fra cui la fattibilita' di  altri  prodotti  di  accesso  a
          monte, quale l'accesso ai condotti; 
              b) fattibilita' della fornitura dell'accesso  proposto,
          alla luce della capacita' disponibile; 
              c)  investimenti  iniziali   del   proprietario   delle
          risorse, tenendo conto di qualsiasi  investimento  pubblico
          effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti; 
              d)  necessita'  di  tutelare  la  concorrenza  a  lungo
          termine, con  particolare  attenzione  ad  una  concorrenza
          infrastrutturale economicamente sostenibile; 
              e)  eventuali  diritti  di   proprieta'   intellettuale
          applicabili; 
              f) fornitura di servizi paneuropei. 
              3-bis. L'Autorita' puo', nell'imporre ad  un  operatore
          l'obbligo di concedere  l'accesso  ai  sensi  del  presente
          articolo, stabilire condizioni  tecniche  o  operative  che
          devono essere soddisfatte dal prestatore di servizi  o  dai
          beneficiari di tale accesso, ove necessario  per  garantire
          il  funzionamento  normale   della   rete.   L'obbligo   di
          rispettare  determinate  norme  o  specifiche  tecniche  e'
          conforme   alle   norme   e   alle   specifiche   stabilite
          conformemente all'articolo 20 del presente Codice.".