Art. 61 

 

				 
                Agevolare il cambiamento di fornitore 

 
  1. All'articolo 80 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:   "Agevolare   il
cambiamento di fornitore"; 
  b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'Autorita'  provvede
affinche'  tutti  i  contraenti  con  numeri  appartenenti  al  piano
nazionale di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica che
ne facciano  richiesta  conservino  il  proprio  o  i  propri  numeri
indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio,  a  norma  di
quanto disposto all'allegato n. 4, parte C."; 
  c) il comma 2 e' abrogato; 
  d) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. L'Autorita'  provvede
affinche' la tariffazione tra operatori o  fornitori  di  servizi  in
relazione  alla  portabilita'  del  numero,  qualora  prevista,   sia
orientata ai costi e gli eventuali oneri diretti posti a  carico  dei
contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento del  fornitore
di servizi da parte dei contraenti."; 
  e) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti: 
  " 4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il trasferimento dei numeri
e la loro successiva attivazione sono effettuati nel piu' breve tempo
possibile. In ogni caso, i contraenti che abbiano concluso un accordo
per il trasferimento del proprio numero a  una  nuova  impresa  hanno
diritto di ottenere l'attivazione del numero in  questione  entro  un
giorno lavorativo. 
  4-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma  1,  l'Autorita'  puo'
stabilire il processo globale della portabilita' del numero,  tenendo
conto delle disposizioni nazionali in  materia  di  contratti,  della
fattibilita' tecnica e della necessita' di assicurare  al  contraente
la  continuita'  del  servizio.  In  ogni  caso,  l'interruzione  del
servizio durante le operazioni di trasferimento non puo' superare  un
giorno lavorativo. L'Autorita' prende  anche  in  considerazione,  se
necessario, misure che assicurino la tutela  dei  contraenti  durante
tutte  le  operazioni  di   trasferimento,   evitando   altresi'   il
trasferimento ad altro operatore contro la loro volonta'. L'Autorita'
provvede affinche' siano previste sanzioni adeguate per  le  imprese,
tra cui l'obbligo di risarcire i  clienti  in  caso  di  ritardo  nel
trasferimento del numero o in caso di abuso di trasferimento da parte
delle imprese o in nome di queste. 
  4-quater. L'Autorita' provvede affinche' i contratti  conclusi  tra
consumatori  e  imprese  che  forniscono  servizi  di   comunicazione
elettronica non devono imporre un primo periodo di  impegno  iniziale
superiore a 24  mesi.  L'Autorita'  provvede  altresi'  affinche'  le
imprese offrano agli  utenti  la  possibilita'  di  sottoscrivere  un
contratto della durata massima di dodici mesi. 
  4-quinquies. L'Autorita' provvede  affinche'  le  condizioni  e  le
contratte modalita' di esercizio del diritto di recesso non  agiscano
da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi.". 
 
          Note all'art. 61: 
              Il  testo   dell'articolo   80   del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Art. 80. Agevolare il cambiamento di fornitore. 
              1. L'Autorita' provvede affinche'  tutti  i  contraenti
          con numeri appartenenti al piano nazionale  di  numerazione
          dei servizi di comunicazione elettronica  che  ne  facciano
          richiesta  conservino  il  proprio  o   i   propri   numeri
          indipendentemente dall'impresa fornitrice del  servizio,  a
          norma di quanto disposto all'allegato n. 4, parte C. 
              2. (abrogato). 
              3. L'Autorita' provvede affinche' la  tariffazione  tra
          operatori  o  fornitori  di  servizi  in   relazione   alla
          portabilita' del numero, qualora prevista, sia orientata ai
          costi e gli eventuali oneri  diretti  posti  a  carico  dei
          contraenti non agiscano da disincentivo al cambiamento  del
          fornitore di servizi da parte dei contraenti. 
              4. L'Autorita' non prescrive tariffe al  dettaglio  per
          la portabilita' del numero che comportino distorsioni della
          concorrenza, ad esempio  stabilendo  tariffe  al  dettaglio
          specifiche o comuni 
              4-bis. L'Autorita' provvede affinche' il  trasferimento
          dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati
          nel piu' breve tempo possibile. In ogni caso, i  contraenti
          che abbiano concluso un accordo per  il  trasferimento  del
          proprio  numero  a  una  nuova  impresa  hanno  diritto  di
          ottenere l'attivazione del numero  in  questione  entro  un
          giorno lavorativo. 
              4-ter.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma   1,
          l'Autorita'  puo'  stabilire  il  processo  globale   della
          portabilita' del numero, tenendo conto  delle  disposizioni
          nazionali  in  materia  di  contratti,  della  fattibilita'
          tecnica e della necessita' di assicurare al  contraente  la
          continuita' del servizio. In ogni caso, l'interruzione  del
          servizio durante le operazioni di  trasferimento  non  puo'
          superare un giorno lavorativo. L'Autorita' prende anche  in
          considerazione, se necessario,  misure  che  assicurino  la
          tutela  dei  contraenti  durante  tutte  le  operazioni  di
          trasferimento, evitando altresi' il trasferimento ad  altro
          operatore contro la  loro  volonta'.  L'Autorita'  provvede
          affinche' siano previste sanzioni adeguate per le  imprese,
          tra cui l'obbligo di risarcire i clienti in caso di ritardo
          nel  trasferimento  del  numero  o  in  caso  di  abuso  di
          trasferimento da parte delle imprese o in nome di queste. 
              4-quater. L'Autorita' provvede  affinche'  i  contratti
          conclusi tra consumatori e imprese che  forniscono  servizi
          di comunicazione elettronica non devono  imporre  un  primo
          periodo  di  impegno  iniziale   superiore   a   24   mesi.
          L'Autorita' provvede altresi' affinche' le imprese  offrano
          agli utenti la possibilita' di sottoscrivere  un  contratto
          della durata massima di dodici mesi. 
              4-quinquies.   L'Autorita'   provvede   affinche'    le
          condizioni  e  le  contratto  modalita'  di  esercizio  del
          diritto  di  recesso  non  agiscano  da   disincentivo   al
          cambiamento di fornitore di servizi.".