Art. 73 

 
Descrizione delle prestazioni e dei servizi  citati  all'articolo  60
  (controllo delle spese), all'articolo 79 (fornitura di  prestazioni
  supplementari) e  all'articolo  80  (agevolare  il  cambiamento  di
  fornitore) del Codice 

 
  1. La rubrica dell'Allegato n. 4, del decreto legislativo 1° agosto
2003, n.  259,  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Descrizione  delle
prestazioni e dei servizi citati  all'articolo  60  (controllo  delle
spese), all'articolo 79 (fornitura di  prestazioni  supplementari)  e
all'articolo 80 (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice". 
  2. Alla lettera a), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le parole:  "decreto  legislativo
28 dicembre 2001, n. 467" sono sostituite  dalle  seguenti:  "decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196"; le parole: "ai consumatori" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "ai   contraenti";   dopo   la   parola
"opportuno,"  le  parole:  "gli  abbonati",  sono  sostituite   dalle
seguenti: "i contraenti"; le parole: "per l'abbonato" sono sostituite
dalle seguenti: " per il contraente"; le parole: "dell'abbonato" sono
sostituite dalle seguenti: "del contraente". 
  3. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  dopo  le  parole:  "Prestazione
gratuita alla quale", le parole: "l'abbonato", sono sostituite  dalle
seguenti: "il contraente". 
  4. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n.4,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  le  parole:  "l'abbonato"  sono
sostituite dalle seguenti: "il contraente". 
  5. Il punto i), della lettera a), della Parte A,  dell'Allegato  n.
4, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituito  dal
seguente: "i) di verificare e controllare le spese generate  dall'uso
della rete di  comunicazione  pubblica  in  postazione  fissa  o  dei
corrispondenti servizi telefonici accessibili al pubblico e". 
  6. La rubrica della lettera b), della Parte A, dell'Allegato n.  4,
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e'  sostituita  dalla
seguente: "b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS
o SMS premium o, ove cio' sia tecnicamente fattibile, altri  tipi  di
applicazioni analoghe (servizio gratuito)". 
  7. Alla lettera b), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' inserito, in fine, il seguente
periodo: "oppure l'invio di  MMS  o  SMS  premium  o  altri  tipi  di
applicazioni analoghe verso queste destinazioni.". 
  8. La lettera c), della Parte A, dell'Allegato n.  4,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: 
  " c) Sistemi di pagamento anticipato; 
  L'Autorita' puo' obbligare  le  imprese  designate  a  proporre  ai
consumatori modalita' di pagamento anticipato per l'accesso alla rete
di  comunicazione  pubblica  e  per  l'uso  dei  servizi   telefonici
accessibili al pubblico.". 
  9. La lettera d), della Parte A, dell'Allegato n.  4,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: 
  " d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento; 
  L'Autorita'  puo'  imporre  alle  imprese  designate  l'obbligo  di
autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo  il  pagamento  del
contributo di allacciamento alla rete di comunicazione pubblica.". 
  10. Alla lettera e), della Parte A, dell'Allegato n. 4, del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  dopo  le  parole:  "fatture  non
pagate" sono aggiunte le seguenti: "emesse dalle imprese". 
  11. Dopo la lettera e), della Parte  A,  dell'Allegato  n.  4,  del
decreto  legislativo  1°  agosto  2003,  n.  259,  sono  inserite  le
seguenti: 
  "e-bis) Consigli tariffari; 
  La procedura in base  alla  quale  i  contraenti  possono  chiedere
all'impresa di  fornire  informazioni  su  tariffe  alternative  piu'
economiche, se disponibili; 
   e-ter) Controllo dei costi; 
  La procedura in  base  alla  quale  le  imprese  offrono  strategie
diverse,  se  ritenute  idonee  dall'Autorita',  per   tenere   sotto
controllo i costi dei servizi telefonici accessibili al pubblico, tra
cui sistemi  gratuiti  di  segnalazione  ai  consumatori  di  consumi
anomali o eccessivi.". 
  12. La lettera a), della Parte B, dell'Allegato n. 4,  del  decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e' sostituita dalla seguente: 
  " a) Composizione mediante tastiera o DTMF (segnalazione bitonale a
piu' frequenze); 
  La rete di comunicazione pubblica consente l'uso  di  apparecchi  a
tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR 207) per la segnalazione  da
punto a punto in tutta la rete.". 
  13. Dopo la Parte B, dell'allegato n. 4, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e' aggiunta la seguente. 
  "Parte  B-bis:  Attuazione   delle   disposizioni   relative   alla
portabilita' del numero di cui all'articolo 80. 
  La prescrizione in base alla quale tutti i  contraenti  con  numeri
telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale dei servizi
di comunicazione elettronica che ne facciano richiesta  devono  poter
conservare  il  proprio   o   i   propri   numeri   indipendentemente
dall'impresa fornitrice del servizio si applica. 
  a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e. 
  b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo. 
  La presente parte non si applica alla portabilita' del  numero  tra
reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.". 
 
          Note all'art. 73: 
              Il  testo  dell'Allegato  n.  4  del   citato   decreto
          legislativo n. 259 del 2003, come modificato  dal  presente
          decreto, cosi' recita: 
              "Allegato n. 4 
              (articoli 60 e 79) 
              Descrizione delle  prestazioni  e  dei  servizi  citati
          all'articolo 60 (controllo delle  spese),  all'articolo  79
          (fornitura di prestazioni supplementari) e all'articolo  80
          (agevolare il cambiamento di fornitore) del Codice 
              Parte A: Prestazioni e servizi citati  all'articolo  60
          del Codice: 
                a) Fatturazione dettagliata 
              Fatte salve le disposizioni  della  legge  31  dicembre
          1996, n. 676 e del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.
          196, nonche' le altre disposizioni nazionali e  comunitarie
          in materia di  tutela  dei  dati  personali  e  della  vita
          privata, l'Autorita' fissa il livello minimo  di  dettaglio
          delle fatture che  le  imprese  designate,  quali  definite
          all'articolo 58 del Codice devono presentare  gratuitamente
          ai contraenti per consentire a questi: 
                i) di verificare  e  controllare  le  spese  generate
          dall'uso della rete di comunicazione pubblica in postazione
          fissa o dei corrispondenti servizi  telefonici  accessibili
          al pubblico e 
                ii) di sorvegliare in modo adeguato  il  proprio  uso
          della rete e dei servizi e le spese  che  ne  derivano,  in
          modo da esercitare con  ragionevole  livello  di  controllo
          sulle proprie fatture. 
              Ove opportuno, i contraenti possono ottenere, a tariffe
          ragionevoli  o  gratuitamente,  un   maggior   livello   di
          dettaglio delle fatture. 
              Le  chiamate  che  sono  gratuite  per  il  contraente,
          comprese le chiamate  ai  numeri  di  emergenza,  non  sono
          indicate nella fattura dettagliata del contrante. 
                b) Sbarramento selettivo delle chiamate in  uscita  o
          di  MMS  o  SMS  premium  o,  ove  cio'  sia   tecnicamente
          fattibile, altri tipi di  applicazioni  analoghe  (servizio
          gratuito) 
              Prestazione gratuita alla quale il  contraente,  previa
          richiesta  al  fornitore  del  servizio  telefonico,   puo'
          impedire che vengano effettuate chiamate verso  determinati
          numeri o tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium
          o  altri  tipi  di  applicazioni  analoghe   verso   queste
          destinazioni. 
              c) Sistemi di pagamento anticipato 
              L'Autorita'  puo'  obbligare  le  imprese  designate  a
          proporre ai consumatori modalita' di  pagamento  anticipato
          per l'accesso alla rete di  comunicazione  pubblica  e  per
          l'uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico. 
              d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento 
              L'Autorita'  puo'  imporre   alle   imprese   designate
          l'obbligo di autorizzare i consumatori  a  scaglionare  nel
          tempo il pagamento del  contributo  di  allacciamento  alla
          rete di comunicazione pubblica. 
              e) Mancato pagamento delle fatture 
              L'Autorita'   autorizza   l'applicazione   di    misure
          specifiche per la  riscossione  delle  fatture  non  pagate
          emesse dalle imprese per l'utilizzo della  rete  telefonica
          pubblica  in  postazione  fissa.  Tali  misure  sono   rese
          pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalita' e  non
          discriminazione. Esse garantiscono che  il  contraente  sia
          informato  con  debito  preavviso   dell'interruzione   del
          servizio o della cessazione del collegamento conseguente al
          mancato pagamento. Salvi  i  casi  di  frode,  di  ripetuti
          ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e  per
          quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che
          sia interrotto solo il servizio interessato. La  cessazione
          del  collegamento  per  mancato  pagamento  delle   fatture
          avviene  solo  dopo   averne   debitamente   avvertito   il
          contraente. Prima della totale cessazione del  collegamento
          l'Autorita' puo' autorizzare un periodo di servizio ridotto
          durante il quale possono essere effettuate solo le chiamate
          che non  comportano  un  addebito  per  il  contraente  (ad
          esempio chiamate al «112»). 
              e-bis) Consigli tariffari; 
              La procedura in base alla quale  i  contraenti  possono
          chiedere all'impresa di  fornire  informazioni  su  tariffe
          alternative piu' economiche, se disponibili; 
              e-ter) Controllo dei costi; 
              La procedura in base  alla  quale  le  imprese  offrono
          strategie diverse, se ritenute idonee  dall'Autorita',  per
          tenere sotto  controllo  i  costi  dei  servizi  telefonici
          accessibili  al  pubblico,  tra  cui  sistemi  gratuiti  di
          segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi. 
              Parte B: Prestazioni citate all'articolo 79 del Codice: 
              a) Composizione mediante tastiera o DTMF  (segnalazione
          bitonale a piu' frequenze); 
              La rete di comunicazione  pubblica  consente  l'uso  di
          apparecchi a tonalita' DTMF (raccomandazione ETSI ETR  207)
          per la segnalazione da punto a punto in tutta la rete. 
              b) Identificazione della linea chiamante 
              Prima di instaurare la comunicazione la parte  chiamata
          puo' visualizzare il numero della parte chiamante. 
              La fornitura di tale opzione avviene conformemente alla
          normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela  dei
          dati personali e della vita privata. 
              Nella misura in cui  sia  tecnicamente  fattibile,  gli
          operatori  forniscono  dati  e   segnali   per   facilitare
          l'offerta delle prestazioni di identificazione della  linea
          chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso  i
          confini degli Stati membri. 
              Parte B-bis:  Attuazione  delle  disposizioni  relative
          alla portabilita' del numero di cui all'articolo 80. 
              La prescrizione in base alla quale tutti  i  contraenti
          con numeri telefonici appartenenti al piano di  numerazione
          nazionale dei servizi di comunicazione elettronica  che  ne
          facciano richiesta devono poter conservare il proprio  o  i
          propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del
          servizio si applica: 
              a)  nel  caso  di  numeri  geografici,  in   un   luogo
          specifico; e. 
              b) nel caso di  numeri  non  geografici,  in  qualsiasi
          luogo. 
              La presente parte non si applica alla portabilita'  del
          numero tra reti che forniscono servizi in postazione  fissa
          e reti mobili.