Art. 16 
 
  Disposizioni urgenti per la continuita' dei servizi di trasporto 
 
  1. Al fine di garantire la continuita'  del  servizio  pubblico  di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e  di  Como,  alla  Gestione
governativa navigazione  laghi  sono  attribuite,  per  l'anno  2012,
risorse pari a euro 6.000.000,00.  Le  maggiori  risorse  di  cui  al
presente  comma  sono  destinate  al  finanziamento  delle  spese  di
esercizio per la gestione dei  servizi  di  navigazione  lacuale.  E'
comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4,  quarto  comma,
della legge 18 luglio 1957, n. 614. 
  2. Per la prosecuzione  del  servizio  intermodale  dell'autostrada
ferroviaria alpina attraverso il valico del Frejus,  e'  autorizzata,
per l'anno 2012, la spesa di euro 4.500.000,00. 
  3. Al fine di garantire il contributo dovuto, per l'anno 2012,  per
l'esercizio della  Funivia  Savona-San  Giuseppe,  in  concessione  a
Funivie S.p.A, e' autorizzata, per l'anno  2012,  la  spesa  di  euro
5.000.000,00. 
  4. Al fine di  consentire  l'attivazione  delle  procedure  per  il
trasferimento della proprieta' sociale  dello  Stato  delle  Ferrovie
della  Calabria  s.r.l.  e  delle  Ferrovie  del  Sud-Est  e  Servizi
Automobilistici  s.r.l.,  rispettivamente  alle  Regioni  Calabria  e
Puglia, nonche' per  garantire  il  raggiungimento  di  obiettivi  di
efficientamento e  razionalizzazione  della  gestione  aziendale,  e'
autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a  condizione
che entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto siano sottoscritti  con  le  regioni  interessate  i
relativi accordi di trasferimento entro il 31 dicembre 2012. 
  5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14, comma
22,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  per  l'attuazione
delle misure relative alla  razionalizzazione  e  al  riordino  delle
societa' partecipate regionali, recate dal piano  di  stabilizzazione
finanziaria della Regione Campania approvato con decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  20  marzo  2012,  al  fine  di
consentire l'efficace realizzazione del processo di  separazione  tra
l'esercizio del trasporto  ferroviario  regionale  e  la  proprieta',
gestione  e  manutenzione   della   rete,   anche   in   applicazione
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  14   settembre   2011,   n.   148,
salvaguardando i livelli essenziali delle  prestazioni  e  la  tutela
dell'occupazione, effettua, entro 30 giorni  dall'entrata  in  vigore
del presente decreto-legge, una ricognizione  della  consistenza  dei
debiti e dei crediti delle societa' esercenti il trasporto  regionale
ferroviario. Nei successivi 60 giorni, sulla  base  delle  risultanze
dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano
di  rientro  dal  disavanzo  accertato  e  un  piano  dei  pagamenti,
alimentato dalle risorse regionali disponibili in  bilancio  e  dalle
entrate conseguenti all'applicazione delle  disposizioni  di  cui  al
comma  9,  della  durata  massima   di   60   mesi,   da   sottoporre
all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
del Ministero dell'economia e delle  finanze.  Il  piano  di  rientro
dovra' individuare gli interventi necessari  al  perseguimento  delle
finalita' sopra indicate e all'equilibrio  economico  delle  suddette
societa',  nonche'  le   necessarie   azioni   di   riorganizzazione,
riqualificazione o potenziamento del sistema di  mobilita'  regionale
su ferro. 
  6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5  ed
al fine di garantire la continuita' dell'erogazione  dei  servizi  di
trasporto pubblico regionale nel rispetto della normativa  vigente  e
con  le  risorse  disponibili  allo  scopo  a  carico  del   bilancio
regionale, il Commissario adotta ogni atto necessario  ad  assicurare
lo svolgimento della gestione del  servizio  da  parte  di  un  unico
gestore  a  livello  di  ambito  o  bacino   territoriale   ottimale,
coincidente con il territorio della Regione, ai  sensi  dell'articolo
4,  comma  32,  lettera  a),  del  decreto-legge  n.  138  del  2011,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  148   del   2011,
garantendo in ogni caso il principio di separazione tra  la  gestione
del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture. 
  7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' di  cui  al
comma 5 e  l'efficienza  e  continuita'  del  servizio  di  trasporto
secondo le modalita' di cui al comma 6, per un  periodo  di  12  mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge  non
possono  essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive,  anche
concorsuali, nei confronti delle societa' a partecipazione  regionale
esercenti  il  trasporto  ferroviario  regionale  ed  i  pignoramenti
eventualmente eseguiti non vincolano gli  enti  debitori  e  i  terzi
pignorati, i quali possono disporre  delle  somme  per  le  finalita'
istituzionali delle  stesse  societa'.  I  relativi  debiti  insoluti
producono, nel suddetto periodo di dodici  mesi,  esclusivamente  gli
interessi legali di cui all'articolo 1284 del  codice  civile,  fatti
salvi gli accordi tra le  parti  che  prevedono  tassi  di  interesse
inferiori. 
  8. E' istituito presso il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti un tavolo tecnico, senza oneri per la finanza pubblica,  di
verifica degli  adempimenti  regionali  per  la  disamina,  in  prima
istanza,  della  documentazione  pervenuta  per  la  stipula   e   la
successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei  piani  di
cui al comma 5, sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e  dei
trasporti e dell'economia e delle  finanze  e  dal  Presidente  della
Regione. 
  9. A copertura dei debiti del sistema  di  trasporto  regionale  su
ferro, nel rispetto degli equilibri  di  finanza  pubblica  e  previa
approvazione dei piani di cui al comma 5, la  Regione  Campania  puo'
utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le risorse  del  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE  n.  1/2009  del  6
marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16  giugno
2009, ad esse assegnate, entro il limite complessivo di  200  milioni
di euro. A decorrere  dall'anno  2013,  subordinatamente  al  mancato
verificarsi  dei  presupposti  per  l'aumento  delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191,  il
predetto aumento automatico e' destinato alla ulteriore copertura del
piano di rientro di cui al comma 5. A decorrere  dal  medesimo  anno,
per garantire la completa copertura del piano di rientro, nel caso in
cui si verifichino i presupposti per l'aumento delle  misure  di  cui
all'articolo 2, comma 86, della  legge  23  dicembre  2009,  n.  191,
l'incremento nelle misure  fisse  ivi  previsto  e'  raddoppiato.  Il
Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero dell'economia  e
delle finanze e  all'Agenzia  delle  entrate,  il  verificarsi  delle
condizioni per l'applicazione del predetto incremento automatico. 
  10. I termini  per  l'approvazione  dei  bilanci  consuntivi  delle
societa' di cui al comma 5  sono  differiti  al  sessantesimo  giorno
successivo all'approvazione dei piani di cui allo stesso comma 5.