Art. 23 
 
                  Fondo per la crescita sostenibile 
 
  1. Le presenti disposizioni sono dirette  a  favorire  la  crescita
sostenibile e la creazione di nuova occupazione  nel  rispetto  delle
contestuali esigenze di rigore nella finanza pubblica  e  di  equita'
sociale, in un quadro di sviluppo di  nuova  imprenditorialita',  con
particolare riguardo al sostegno alla piccola e media  impresa  e  di
progressivo riequilibrio socio-economico, di genere e fra le  diverse
aree territoriali del Paese. 
  2. Il Fondo speciale rotativo di cui all'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, istituito presso il  Ministero  dello  sviluppo
economico  assume  la  denominazione  di  «Fondo  per   la   crescita
sostenibile» (di seguito Fondo). 
  Il  Fondo  e'  destinato,  sulla  base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alle seguenti finalita': 
  a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione  di
rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema
produttivo, anche  tramite  il  consolidamento  dei  centri  e  delle
strutture di ricerca e sviluppo delle imprese; 
  b) il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare  del
Mezzogiorno, il riutilizzo di impianti produttivi e  il  rilancio  di
aree che versano  in  situazioni  di  crisi  complessa  di  rilevanza
nazionale tramite la sottoscrizione di accordi di programma; 
  c) la promozione della  presenza  internazionale  delle  imprese  e
l'attrazione di investimenti dall'estero, anche in  raccordo  con  le
azioni che saranno attivate dall'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. 
  3. Per il perseguimento delle finalita' di  cui  al  comma  2,  con
decreti di natura  non  regolamentare  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le
priorita', le forme e le  intensita'  massime  di  aiuto  concedibili
nell'ambito del Fondo, avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo
7 del decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  ad  eccezione  del
credito d'imposta. Le predette misure sono attivate con bandi  ovvero
direttive del Ministro dello sviluppo economico, che  individuano,  i
termini, le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni. Per la gestione  degli  interventi  il  Ministero
dello sviluppo economico  puo'  avvalersi,  sulla  base  di  apposita
convenzione, di societa' in  house  ovvero  di  societa'  o  enti  in
possesso  dei  necessari  requisiti  tecnici,  organizzativi   e   di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. Agli oneri derivanti dalle convenzioni e  contratti  di
cui al presente comma si applica  quanto  previsto  dall'articolo  3,
comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dall'articolo
19, comma 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,  convertito  con
modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102. 
  4.  Il  Fondo  puo'  operare  anche  attraverso  le  due   distinte
contabilita' speciali gia' intestate al Fondo medesimo esclusivamente
per l'erogazione di finanziamenti agevolati che prevedono  rientri  e
per gli  interventi,  anche  di  natura  non  rotativa,  cofinanziati
dall'Unione Europea o  dalle  regioni,  ferma  restando  la  gestione
ordinaria in bilancio per gli altri interventi.  Per  ciascuna  delle
finalita' indicate  al  comma  2  e'  istituita  un'apposita  sezione
nell'ambito del Fondo. 
  5. Il comitato tecnico previsto dall'articolo  16,  comma  2  della
legge 17  febbraio  1982,  n.  46  continua  a  svolgere  le  proprie
funzioni, sino alla data del 31 dicembre 2015, per le attivita'  e  i
procedimenti avviati alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, che  continuano  ad  essere  disciplinati  dalle  pertinenti
disposizioni attuative della medesima legge. 
  6. I finanziamenti agevolati concessi a valere  sul  Fondo  possono
essere assistiti da garanzie reali e personali.  E'  fatta  salva  la
prestazione di idonea garanzia per le anticipazioni dei contributi. 
  7. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  sono
abrogate le disposizioni di legge  indicate  dall'allegato  1,  fatto
salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo. 
  8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio non utilizzati nonche'  le
somme  restituite  o  non  erogate  alle  imprese,  a   seguito   dei
provvedimenti di revoca  e  di  rideterminazione  delle  agevolazioni
concesse ai sensi delle disposizioni abrogate ai sensi del precedente
comma, cosi' come accertate con decreto del Ministro  dello  sviluppo
economico, affluiscono  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere riassegnate nel medesimo importo  alla  contabilita'  speciale
del Fondo, operativa per l'erogazione di finanziamenti agevolati.  Le
predette  disponibilita'  sono  accertate  al  netto  delle   risorse
necessarie per far fronte agli impegni gia' assunti e  per  garantire
la definizione dei procedimenti di cui al comma 11. 
  9. Limitatamente agli strumenti agevolativi abrogati ai  sensi  del
comma 7, le  disponibilita'  esistenti  sulle  contabilita'  speciali
nella titolarita' del Ministero dello  sviluppo  economico  e  presso
l'apposita contabilita' istituita presso Cassa  Depositi  e  Prestiti
per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2,  comma  203,
lettera f)  della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662  sono  versate
all'entrata del bilancio  dello  Stato  per  essere  riassegnate  nel
medesimo importo, con decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, su richiesta del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ad
apposito capitolo dello stato di previsione  dello  stesso  Ministero
per la successiva assegnazione alla contabilita' speciale  del  Fondo
operativa per l'erogazione di finanziamenti  agevolati.  Le  predette
disponibilita' sono accertate al netto delle risorse  necessarie  per
far fronte agli impegni gia' assunti e per garantire  la  definizione
dei  procedimenti  di  cui  al  successivo  comma  11.  Le   predette
contabilita' speciali continuano ad operare fino al completamento dei
relativi  interventi  ovvero,  ove  sussistano,   degli   adempimenti
derivanti dalle programmazioni comunitarie gia'  approvate  dalla  UE
alla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  10. Al fine di garantire  la  prosecuzione  delle  azioni  volte  a
promuovere la coesione e il riequilibrio economico e sociale  tra  le
diverse aree del Paese, le  disponibilita'  accertate  e  versate  al
Fondo ai sensi dei commi 8 e 9 del presente articolo, rinvenienti  da
contabilita' speciali o capitoli di bilancio  relativi  a  misure  di
aiuto destinate alle aree sottoutilizzate sono utilizzate secondo  il
vincolo  di  destinazione  di  cui  all'articolo  18,  comma  1   del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con  modificazioni
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  11. I procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in
vigore del presente decreto-legge sono disciplinati,  ai  fini  della
concessione e dell'erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla
loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui  all'Allegato
1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. 
  12. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.