Art. 24 
 
Contributo tramite credito di imposta  per  le  nuove  assunzioni  di
                    profili altamente qualificati 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge, a tutte  le  imprese,  indipendentemente  dalla  forma
giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico  in  cui
operano, nonche'  dal  regime  contabile  adottato,  e'  concesso  un
contributo sotto forma di credito d'imposta del 35%,  con  un  limite
massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa,  del  costo  aziendale
sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di: 
  a) personale in possesso di un dottorato di  ricerca  universitario
conseguito presso una universita' italiana o estera  se  riconosciuta
equipollente in base alla legislazione vigente in materia; 
  b) personale in possesso di  laurea  magistrale  in  discipline  di
ambito tecnico o scientifico,  di  cui  all'Allegato  2  al  presente
decreto,  impiegato  in  attivita'  di  Ricerca  e   Sviluppo,   come
specificato al comma 3. 
  Il credito d'imposta e' riservato alle assunzioni di  personale  in
possesso dei titoli accademici previsti alle  lettere  a)  e  b)  del
presente comma. 
  2. Il credito d'imposta deve essere  indicato  nella  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi  d'imposta  nei
quali lo stesso e' utilizzato e non e' soggetto al limite annuale  di
cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007,  n.  244.
Esso  non  concorre  alla  formazione  del  reddito  ne'  della  base
imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,
del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  ed   e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni. 
  3. Il credito d'imposta, di cui alla lettera b)  del  comma  1,  e'
concesso per il personale impiegato nelle seguenti attivita': 
  a) lavori sperimentali o teorici svolti,  aventi  quale  principale
finalita'  l'acquisizione  di  nuove  conoscenze  sui  fondamenti  di
fenomeni  e  di  fatti  osservabili,   senza   che   siano   previste
applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette; 
  b) ricerca pianificata o indagini  critiche  miranti  ad  acquisire
nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto  nuovi  prodotti,
processi o  servizi  o  permettere  un  miglioramento  dei  prodotti,
processi o servizi esistenti ovvero la  creazione  di  componenti  di
sistemi  complessi,  necessaria  per  la  ricerca   industriale,   ad
esclusione dei prototipi di cui alla lettera c); 
  c) acquisizione,  combinazione,  strutturazione  e  utilizzo  delle
conoscenze e capacita' esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre  piani,  progetti  o  disegni  per
prodotti, processi o servizi nuovi,  modificati  o  migliorati.  Puo'
trattarsi  anche  di  altre  attivita'  destinate  alla   definizione
concettuale, alla pianificazione e  alla  documentazione  concernenti
nuovi  prodotti,  processi  e   servizi;   tali   attivita'   possono
comprendere  l'elaborazione  di  progetti,  disegni,  piani  e  altra
documentazione, purche'  non  siano  destinati  ad  uso  commerciale;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi  commerciali  e  di
progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici  o  commerciali,
quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale
e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per  poterlo  usare
soltanto  a  fini  di  dimostrazione  e  di  convalida.  L'eventuale,
ulteriore sfruttamento di progetti di  dimostrazione  o  di  progetti
pilota a scopo commerciale comporta la deduzione  dei  redditi  cosi'
generati dai costi ammissibili. 
  4. Il diritto a fruire del contributo decade: 
  a) se il numero complessivo dei dipendenti e' inferiore  o  pari  a
quello indicato  nel  bilancio  presentato  nel  periodo  di  imposta
precedente all'applicazione del presente beneficio fiscale; 
  b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per  un  periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
  c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale  che  a  quella  contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  5. Per la gestione della misura di agevolazione di cui al  presente
articolo, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, potra' avvalersi, sulla base
di apposita convenzione, di societa' in house ovvero  di  societa'  o
enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e  di
terzieta'  scelti,  sulla  base  di  un'apposita  gara,  secondo   le
modalita' e le procedure di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
2006, n. 163. 
  6. Per fruire del  contributo  le  imprese  presentano  un'istanza,
secondo le modalita' che saranno individuate con il decreto di cui al
comma 11, al  Ministero  dello  sviluppo  economico  che  concede  il
contributo nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al  comma
12. 
  7. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale,  del
contributo per il verificarsi del mancato rispetto  delle  condizioni
previste dalle presenti disposizioni,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico  procede,  ai  sensi  dell'articolo   1,   comma   6,   del
decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo  importo,
maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge. 
  8. I controlli avvengono  sulla  base  di  apposita  documentazione
contabile certificata da un professionista iscritto al  registro  dei
revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale  certificazione  va
allegata al bilancio. 
  9. Le imprese non soggette a revisione  contabile  del  bilancio  e
prive di  un  collegio  sindacale  devono  comunque  avvalersi  della
certificazione di un  revisore  dei  conti  o  di  un  professionista
iscritto al registro dei revisori contabili che non abbia avuto,  nei
tre anni precedenti, alcun rapporto di collaborazione o di dipendenza
con  l'impresa  stessa.  Le  spese  sostenute  per   l'attivita'   di
certificazione contabile di cui al presente  comma  sono  considerate
ammissibili entro un limite massimo di 5 mila euro. 
  10. Nei confronti del revisore contabile che incorre in colpa grave
nell'esecuzione degli atti che gli sono  richiesti  per  il  rilascio
della  certificazione  di  cui  ai  commi  8  e  9  si  applicano  le
disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 
  11. Con successivo decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono adottate le disposizioni applicative necessarie. 
  12. All'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 851, della  legge  27
dicembre 2006, n. 296, dopo la parola «riassegnate» sono inserite  le
seguenti: «, per la parte eccedente l'importo di 25 milioni  di  euro
per l'anno 2012 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013,». 
  13. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la  spesa
di 25 milioni di euro per l'anno 2012 e  di  50  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2013.  Al  relativo  onere  si  provvede  con  le
risorse rivenienti dal comma 12.