Art. 38 
 
Semplificazioni delle attivita' di  realizzazione  di  infrastrutture
energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale 
 
  1. All'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, dopo il comma
8, e' aggiunto il seguente comma: 
  «8-bis. Fatte salve le disposizioni in materia  di  valutazione  di
impatto ambientale, nel caso di mancata espressione  da  parte  delle
amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa  comunque
denominati inerenti alle funzioni di cui all'articolo 1, comma 7 e 8,
entro  il  termine  di  centocinquanta  giorni  dalla  richiesta,  il
Ministero dello sviluppo economico invita le  medesime  a  provvedere
entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di  ulteriore
inerzia da  parte  delle  amministrazioni  regionali  interessate  lo
stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del  Consiglio  dei
Ministri, la quale provvede in merito  con  la  partecipazione  della
Regione interessata. Le disposizioni del presente comma si  applicano
anche ai procedimenti amministrativi in corso.»'. 
  2. All'articolo  14  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,
convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti
modifiche: 
    a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Con il  decreto  del  Ministero  dello  sviluppo  economico  da
emanare ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del  decreto  legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93, e' altresi' determinata la parte dello spazio  di
stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di  cui
all'articolo 12, comma 7,  lettera  a)  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  1°
giugno 2011, n. 93,  da  assegnare,  per  le  esigenze  degli  stessi
clienti, con procedure di asta competitiva. Le stesse procedure  sono
utilizzate anche per le ulteriori  capacita'  di  stoccaggio  di  gas
naturale disponibili per altre tipologie di servizio, incluse  quelle
eventualmente non assegnate ai sensi del comma 1. Le maggiori entrate
rispetto alla remunerazione tariffaria  dei  servizi  di  modulazione
relativi  ai  clienti  sopra  citati  sono  destinate  dalla   stessa
Autorita' alla  riduzione  delle  tariffe  di  distribuzione,  mentre
quelle relative all'offerta degli altri tipi di servizi di stoccaggio
sono destinate alla riduzione della tariffa di trasporto.»; 
    b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente comma: 
  «3 bis. Lo spazio di stoccaggio di cui  all'articolo  5,  comma  1,
lettera b), punto 2) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  130,
e' offerto, nell'anno contrattuale  di  stoccaggio  in  cui  diviene,
anche parzialmente, fisicamente disponibile, a tutti gli  utenti  del
sistema del gas naturale mediante procedure di asta  competitiva.  Le
maggiori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria  dei  servizi
di stoccaggio sono destinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas alla riduzione delle tariffe di trasporto.». 
  3. Con decreti  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono determinati limiti
massimi per l'attribuzione a ciascun  soggetto  o  gruppo  societario
delle capacita' di stoccaggio non destinate alle esigenze dei clienti
civili  e,  fino  alla  realizzazione  di  ulteriori   capacita'   di
stoccaggio e di  punta  di  erogazione  sufficienti  a  garantire  il
funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle
valutazioni di rischio condotte ai sensi dell'articolo 8 del  decreto
legislativo 1° giugno 2012, n. 93, le modalita' per l'utilizzo  delle
capacita' di stoccaggio e di punta esistenti da parte  di  tutti  gli
utenti ai fini della sicurezza dello stesso sistema.