Art. 64 
 
Fondo per  lo  sviluppo  e  la  capillare  diffusione  della  pratica
                              sportiva 
 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Fondo per lo sviluppo e  la  capillare  diffusione  della  pratica
sportiva a tutte le eta' e tra tutti  gli  strati  della  popolazione
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi  ovvero  la
ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione  finanziaria,
per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro. 
  2. Con decreto di natura non regolamentare  del  Ministro  per  gli
affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con  il  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  sentito  il  CONI  e  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri per
l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al  comma  1.
Con successivo decreto adottato dal Capo  del  Dipartimento  per  gli
affari regionali sono individuati gli interventi ammessi al  relativo
finanziamento. 
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al  comma  1,  si
provvede, nel limite di spesa di  23  milioni  di  euro,  nell'ambito
delle  risorse  effettivamente   disponibili   sul   bilancio   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno  2012,  finalizzate
alla diffusione della pratica sportiva, senza nuovi o maggiori  oneri
per la finanza pubblica.