Art. 16 
 
 
            Disposizione transitoria ed entrata in vigore 
 
  1.  I  prodotti  conformi  alle  disposizioni  abrogate  ai   sensi
dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in  vigore  di  ulteriori
atti delegati, purche'  immessi  sul  mercato  anteriormente  a  tale
abrogazione o alla data a tal  fine  indicata  negli  atti  delegati,
possono continuare ad  essere  commercializzati  nel  rispetto  delle
relative prescrizioni, salvo le  eventuali  diverse  indicazioni  dei
pertinenti atti delegati. 
  2. Le disposizioni abrogate ai sensi  dell'articolo  14,  comma  1,
lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere  applicate
per i prodotti gia' soggetti in base a  tali  norme  ad  obblighi  di
etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati. 
  3. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 28 giugno 2012 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri e Ministro  dell'economia  e
                                delle finanze 
 
                                Moavero Milanesi,  Ministro  per  gli
                                affari europei 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Terzi di Sant'Agata,  Ministro  degli
                                affari esteri 
 
                                Severino, Ministro della giustizia 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino