Art. 6 
 
 
                  Responsabilita' dei distributori 
 
  1.  I  distributori  espongono  nella  posizione  specificata   nel
relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile,
e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto  o  in  ogni  altra
documentazione che  correda  i  prodotti  quando  sono  venduti  agli
utilizzatori finali. La  scheda  informativa  e'  redatta  in  lingua
italiana.