Art. 8 
 
 
                         Libera circolazione 
 
  1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e
la messa in servizio, dei prodotti  che  sono  oggetto  del  presente
decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali  prodotti  sono
conformi ad essi. 
  2. Le etichette e le schede sono considerate conformi  al  presente
decreto e agli atti delegati fino a  prova  contraria.  Il  Ministero
dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare  che  dette
informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di  comprovare,
entro un termine congruo e determinato e in conformita'  all'articolo
5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette  o  nelle
schede.