Art. 8 Libera circolazione 1. E' consentita l'immissione sul mercato, la commercializzazione e la messa in servizio, dei prodotti che sono oggetto del presente decreto e dell'atto delegato applicabile solo se tali prodotti sono conformi ad essi. 2. Le etichette e le schede sono considerate conformi al presente decreto e agli atti delegati fino a prova contraria. Il Ministero dello sviluppo economico, qualora ha motivo di sospettare che dette informazioni non sono corrette prescrive ai fornitori di comprovare, entro un termine congruo e determinato e in conformita' all'articolo 5, l'accuratezza delle informazioni fornite nelle etichette o nelle schede.