Art. 11 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi degli Istituti: 
    a) il consiglio di amministrazione; 
    b) il direttore generale; 
    c) il collegio dei revisori dei conti. 
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo,
coordinamento e verifica delle attivita' dell'istituto. Il  consiglio
di amministrazione, che dura in carica quattro anni, e' nominato  dal
Presidente della Regione dove l'istituto ha sede legale e nel caso di
Istituti interregionali, di concerto con le altre Regioni e  Province
autonome interessate, ed e' composto da tre a cinque  membri,  muniti
di diploma di laurea magistrale o equivalente  ed  aventi  comprovata
professionalita'  ed  esperienza  in  materia  di  sanita'   pubblica
veterinaria e sicurezza degli alimenti,  di  cui  uno  designato  dal
Ministro della salute e gli altri designati in relazione alle Regioni
e Province autonome cui afferiscono gli Istituti. 
  3. Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del  Ministro
della salute, puo' essere sciolto  dal  Presidente  della  Regione  o
della Provincia autonoma interessata ovvero,  nel  caso  di  Istituti
interregionali, dai Presidenti delle  Regioni  interessate,  d'intesa
con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e  delle
finanze quando: 
    a) risultano  gravi  irregolarita'  nell'amministrazione,  ovvero
gravi  e  reiterate  violazioni  delle  disposizioni   di   legge   o
statutarie; 
    b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20  per
cento del patrimonio per due esercizi successivi; 
    c)  vi  e'  impossibilita'  di  funzionamento  degli  organi   di
amministrazione e gestione. 
  4.  Con  il  provvedimento  di  scioglimento  decade  il  direttore
generale. Il Presidente della  Regione  o  della  Provincia  autonoma
interessata ovvero, nel caso di Istituti interregionali, i Presidenti
delle Regioni interessate, d'intesa con  il  Ministro  della  salute,
nomina un Commissario straordinario, con il compito di  rimuovere  le
irregolarita'  e  sanare  la  situazione  di  passivita',  sino  alla
ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione. 
  5. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto,
lo  gestisce  e  ne  dirige  l'attivita'  scientifica.  Il  direttore
generale e' nominato dal Presidente della Regione dove l'Istituto  ha
sede legale, sentito il Ministro della salute e, nel caso di Istituti
interregionali, di concerto tra le Regioni  e  le  Province  autonome
interessate, sentito il Ministro della salute. 
  6. Il direttore generale e' scelto tra persone munite di diploma di
laurea magistrale o equivalente, di comprovata esperienza nell'ambito
della sanita' pubblica veterinaria nazionale e internazionale e della
sicurezza  degli  alimenti.  Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore
generale e' regolato con contratto di diritto privato, non  superiore
a cinque anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale,  se
professore o ricercatore universitario, e' collocato  in  aspettativa
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. 
  7.  Il  direttore  generale   e'   coadiuvato   da   un   direttore
amministrativo e da un direttore sanitario medico veterinario. 
  8. Il collegio dei revisori dei conti  svolge  i  compiti  previsti
dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno  2011,  n.  123  e
dura in carica tre anni. Il collegio e' composto di  tre  membri,  di
cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle  finanze  e  due
dalla Regione dove l'Istituto ha sede legale. I revisori ad eccezione
di quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze devono
essere iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39. 
  9. Al direttore generale ed al collegio dei revisori dei  conti  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-bis del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  in
quanto compatibili con il presente decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per l'articolo 12 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 11 luglio 1980,  n.  382,  si  veda  nelle  note
          all'articolo 4. 
              - Per l'articolo 20 del decreto legislativo  30  giugno
          2011, n. 123 si veda nelle note all'articolo 4. 
              - Per il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39  si
          veda nelle note all'articolo 4. 
              - Gli articoli 3 e 3-bis  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 recano: 
              "Art. 3 
              (Organizzazione delle Unita' sanitarie locali) 
              1. Le regioni, attraverso le unita'  sanitarie  locali,
          assicurano  i  livelli  essenziali  di  assistenza  di  cui
          all'articolo 1, avvalendosi  anche  delle  aziende  di  cui
          all'articolo 4. 
              1-bis. In funzione  del  perseguimento  dei  loro  fini
          istituzionali, le unita' sanitarie locali si  costituiscono
          in aziende con personalita' giuridica pubblica e  autonomia
          imprenditoriale; la loro organizzazione ed il funzionamento
          sono disciplinati con atto aziendale  di  diritto  privato,
          nel  rispetto  dei   principi   e   criteri   previsti   da
          disposizioni  regionali.  L'atto  aziendale  individua   le
          strutture  operative  dotate  di  autonomia  gestionale   o
          tecnico-professionale,    soggette    a     rendicontazione
          analitica. 
              1-ter. (abrogato) 
              1-quater.  Sono  organi   dell'azienda   il   direttore
          generale e il collegio  sindacale.  Il  direttore  generale
          adotta  l'atto  aziendale  di  cui  al  comma   1-bis;   e'
          responsabile  della  gestione  complessiva   e   nomina   i
          responsabili delle  strutture  operative  dell'azienda.  Il
          direttore  generale  e'  coadiuvato,  nell'esercizio  delle
          proprie  funzioni,  dal  direttore  amministrativo  e   dal
          direttore  sanitario.  Le  regioni  disciplinano  forme   e
          modalita'  per  la  direzione  e  il  coordinamento   delle
          attivita' socio-sanitarie a elevata integrazione sanitaria.
          Il direttore generale si avvale del Collegio  di  direzione
          di cui all'articolo 17 per le attivita' ivi indicate. 
              1-quinquies. Il direttore amministrativo e il direttore
          sanitario  sono  nominati  dal  direttore  generale.   Essi
          partecipano, unitamente al direttore generale, che ne ha la
          responsabilita',  alla  direzione  dell'azienda,   assumono
          diretta responsabilita' delle funzioni attribuite alla loro
          competenza e concorrono, con la formulazione di proposte  e
          di pareri, alla formazione delle decisioni della  direzione
          generale. 
              2. (abrogato) 
              3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la  gestione
          di attivita' o servizi socio-assistenziali  su  delega  dei
          singoli enti locali con oneri a totale carico degli stessi,
          ivi compresi quelli relativi al personale, e con  specifica
          contabilizzazione. L'unita' sanitaria locale  procede  alle
          erogazioni  solo  dopo   l'effettiva   acquisizione   delle
          necessarie disponibilita' finanziarie. 
              4. (abrogato) 
              5. Le regioni disciplinano, entro  il  31  marzo  1994,
          nell'ambito   della   propria   competenza   le   modalita'
          organizzative e di  funzionamento  delle  unita'  sanitarie
          locali prevedendo tra l'altro: 
              a) (abrogata) 
              b) (abrogata) 
              c) (abrogata) 
              d) (abrogata) 
              e) (abrogata) 
              f) (abrogata) 
              g)  i  criteri  per  la  definizione  delle   dotazioni
          organiche  e  degli  uffici   dirigenziali   delle   unita'
          sanitarie locali e  delle  aziende  ospedaliere  nonche'  i
          criteri per  l'attuazione  della  mobilita'  del  personale
          risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
          D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e  successive  modificazioni
          ed integrazioni. 
              6.   Tutti   i   poteri   di   gestione,   nonche'   la
          rappresentanza dell'unita' sanitaria locale, sono riservati
          al direttore generale. Al  direttore  generale  compete  in
          particolare, anche attraverso  l'istituzione  dell'apposito
          servizio di controllo interno di cui all'art. 20, D.Lgs.  3
          febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni   ed
          integrazioni, verificare, mediante valutazioni  comparative
          dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la  corretta  ed
          economica gestione delle risorse attribuite  ed  introitate
          nonche' l'imparzialita' ed il  buon  andamento  dell'azione
          amministrativa. I provvedimenti  di  nomina  dei  direttori
          generali delle aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle
          aziende  ospedaliere  sono  adottati   esclusivamente   con
          riferimento ai requisiti di cui all'articolo 1 del D.L.  27
          agosto 1994, n. 512,  convertito  dalla  legge  17  ottobre
          1994, n. 590, senza necessita' di valutazioni  comparative.
          L'autonomia di cui al comma  1  diviene  effettiva  con  la
          prima immissione nelle funzioni del direttore  generale.  I
          contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per  la
          determinazione  degli  emolumenti,   sono   fissati   entro
          centoventi giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto, con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri, su proposta dei Ministri della  sanita',  del
          tesoro, del lavoro e della previdenza  sociale  e  per  gli
          affari regionali sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome.
          Il direttore generale e' tenuto a motivare i  provvedimenti
          assunti  in  difformita'  dal  parere  reso  dal  direttore
          sanitario, dal direttore amministrativo e dal consiglio dei
          sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio  o  nei  casi  di
          assenza  o  di  impedimento  del  direttore  generale,   le
          relative funzioni sono svolte dal direttore  amministrativo
          o dal direttore sanitario su delega del direttore  generale
          o, in mancanza di delega, dal direttore  piu'  anziano  per
          eta'. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre  sei
          mesi si procede alla sostituzione. 
              7. Il direttore sanitario e' un medico  che  non  abbia
          compiuto il sessantacinquesimo anno di  eta'  e  che  abbia
          svolto per almeno  cinque  anni  qualificata  attivita'  di
          direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture  sanitarie,
          pubbliche o private,  di  media  o  grande  dimensione.  Il
          direttore sanitario  dirige  i  servizi  sanitari  ai  fini
          organizzativi  ed  igienico-sanitari  e   fornisce   parere
          obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle
          materie di competenza. Il direttore  amministrativo  e'  un
          laureato in discipline  giuridiche  o  economiche  che  non
          abbia compiuto il sessantacinquesimo anno  di  eta'  e  che
          abbia  svolto  per  almeno  cinque  anni  una   qualificata
          attivita' di direzione tecnica o amministrativa in  enti  o
          strutture sanitarie pubbliche o private di media  o  grande
          dimensione. Il direttore amministrativo  dirige  i  servizi
          amministrativi dell'unita' sanitaria locale. Sono soppresse
          le figure del coordinatore amministrativo, del coordinatore
          sanitario e del sovrintendente sanitario, nonche' l'ufficio
          di direzione. 
              8. (abrogato) 
              9. Il direttore generale non e' eleggibile a membro dei
          consigli comunali, dei consigli provinciali, dei consigli e
          assemblee delle regioni e  del  Parlamento,  salvo  che  le
          funzioni esercitate non siano  cessate  almeno  centottanta
          giorni prima della data di scadenza dei periodi  di  durata
          dei predetti organi. In caso di scioglimento anticipato dei
          medesimi, le cause di ineleggibilita' non hanno effetto  se
          le funzioni esercitate siano cessate entro i  sette  giorni
          successivi alla data del provvedimento di scioglimento.  In
          ogni caso il  direttore  generale  non  e'  eleggibile  nei
          collegi elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o  in
          parte, il territorio dell'unita' sanitaria locale presso la
          quale abbia  esercitato  le  sue  funzioni  in  un  periodo
          compreso nei sei mesi antecedenti la data  di  accettazione
          della candidatura. Il  direttore  generale  che  sia  stato
          candidato e non sia stato eletto non puo' esercitare per un
          periodo di cinque anni le sue funzioni in unita'  sanitarie
          locali  comprese,  in  tutto  o  in  parte,  nel   collegio
          elettorale nel cui ambito si sono svolte  le  elezioni.  La
          carica di direttore generale e' incompatibile con quella di
          membro del consiglio e  delle  assemblee  delle  regioni  e
          delle province autonome,  di  consigliere  provinciale,  di
          sindaco,  di  assessore  comunale,  di  presidente   o   di
          assessore di comunita' montana, di membro  del  Parlamento,
          nonche'  con  l'esistenza  di  rapporti  anche  in   regime
          convenzionale con la unita'  sanitaria  locale  presso  cui
          sono esercitate le funzioni o di rapporti  economici  o  di
          consulenza   con   strutture   che    svolgono    attivita'
          concorrenziali con la  stessa.  La  predetta  normativa  si
          applica anche ai direttori amministrativi ed  ai  direttori
          sanitari. La  carica  di  direttore  generale  e'  altresi'
          incompatibile con la sussistenza di un rapporto  di  lavoro
          dipendente,  ancorche'  in  regime  di  aspettativa   senza
          assegni, con l'unita'  sanitaria  locale  presso  cui  sono
          esercitate le funzioni. 
              10. (abrogato) 
              11. Non possono  essere  nominati  direttori  generali,
          direttori amministrativi o direttori sanitari delle  unita'
          sanitarie locali: 
              a) coloro  che  hanno  riportato  condanna,  anche  non
          definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un  anno  per
          delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a
          sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualita' di
          pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione  dei
          doveri inerenti ad  una  pubblica  funzione,  salvo  quanto
          disposto dal secondo comma  dell'articolo  166  del  codice
          penale; 
              b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per
          delitto per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio  in
          flagranza; 
              c)  coloro  che  sono  stati  sottoposti,   anche   con
          provvedimento non definitivo ad una misura di  prevenzione,
          salvi gli effetti della riabilitazione  prevista  dall'art.
          15 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e dall'art.  14,  L.  19
          marzo 1990, n. 55; 
              d) coloro che sono sottoposti  a  misura  di  sicurezza
          detentiva o a liberta' vigilata. 
              12. Il consiglio dei  sanitari  e'  organismo  elettivo
          dell'unita' sanitaria locale  con  funzioni  di  consulenza
          tecnico-sanitaria ed e' presieduto dal direttore sanitario.
          Fanno parte del consiglio medici in  maggioranza  ed  altri
          operatori sanitari laureati -  con  presenza  maggioritaria
          della  componente   ospedaliera   medica   se   nell'unita'
          sanitaria locale e'  presente  un  presidio  ospedaliero  -
          nonche' una rappresentanza del personale infermieristico  e
          del personale tecnico sanitario. Nella componente medica e'
          assicurata la presenza del medico veterinario. Il consiglio
          dei sanitari  fornisce  parere  obbligatorio  al  direttore
          generale per le attivita' tecnico-sanitarie, anche sotto il
          profilo organizzativo,  e  per  gli  investimenti  ad  esse
          attinenti. Il consiglio dei sanitari  si  esprime  altresi'
          sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere e'  da
          intendersi favorevole ove non formulato  entro  il  termine
          fissato  dalla  legge  regionale.  La  regione  provvede  a
          definire il numero dei componenti nonche' a disciplinare le
          modalita' di elezione e la composizione ed il funzionamento
          del consiglio. 
              13. Il direttore generale dell'unita' sanitaria  locale
          nomina i revisori con specifico provvedimento e li  convoca
          per la prima  seduta.  Il  presidente  del  collegio  viene
          eletto dai revisori all'atto  della  prima  seduta.  Ove  a
          seguito di decadenza,  dimissioni  o  decessi  il  collegio
          risultasse mancante di uno o piu' componenti, il  direttore
          generale provvede ad acquisire le nuove designazioni  dalle
          amministrazioni competenti. In caso di mancanza di piu'  di
          due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
          dell'intero collegio. Qualora  il  direttore  generale  non
          proceda  alla  ricostituzione  del  collegio  entro  trenta
          giorni,  la  regione  provvede   a   costituirlo   in   via
          straordinaria  con  un  funzionario  della  regione  e  due
          designati   dal   Ministro   del   tesoro.   Il    collegio
          straordinario   cessa   le   proprie   funzioni    all'atto
          dell'insediamento  del  collegio  ordinario.   L'indennita'
          annua  lorda  spettante  ai  componenti  del  collegio  dei
          revisori e' fissata in misura pari al 10  per  cento  degli
          emolumenti del  direttore  generale  dell'unita'  sanitaria
          locale.   Al   presidente   del   collegio   compete    una
          maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennita'  fissata
          per gli altri componenti. 
              14.  Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui   ambito
          territoriale coincide con quello del comune, il sindaco, al
          fine  di  corrispondere  alle  esigenze   sanitarie   della
          popolazione, provvede alla definizione,  nell'ambito  della
          programmazione regionale,  delle  linee  di  indirizzo  per
          l'impostazione  programmatica  dell'attivita',  esamina  il
          bilancio  pluriennale  di  previsione  ed  il  bilancio  di
          esercizio e rimette alla regione le relative  osservazioni,
          verifica l'andamento generale dell'attivita' e contribuisce
          alla definizione dei piani  programmatici  trasmettendo  le
          proprie valutazioni e proposte  al  direttore  generale  ed
          alla regione. Nelle unita' sanitarie locali il  cui  ambito
          territoriale non coincide con il territorio del comune,  le
          funzioni del  sindaco  sono  svolte  dalla  conferenza  dei
          sindaci  o   dei   presidenti   delle   circoscrizioni   di
          riferimento   territoriale   tramite   una   rappresentanza
          costituita nel suo seno da non piu'  di  cinque  componenti
          nominati dalla stessa conferenza con modalita' di esercizio
          delle funzioni dettate con normativa regionale." 
              "Art.3-bis 
              (Direttore   generale,   direttore   amministrativo   e
          direttore sanitario) 
              1. I provvedimenti di  nomina  dei  direttori  generali
          delle unita' sanitarie locali e delle  aziende  ospedaliere
          sono adottati esclusivamente con riferimento  ai  requisiti
          di cui al comma 3. 
              2.  La  nomina  del  direttore  generale  deve   essere
          effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni  dalla
          data di vacanza  dell'ufficio.  Scaduto  tale  termine,  si
          applica l'articolo 2, comma 2-octies. 
              3. Gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti
          requisiti: 
              a) diploma di laurea; 
              b) esperienza almeno quinquennale di direzione  tecnica
          o amministrativa in enti, aziende,  strutture  pubbliche  o
          private, in posizione dirigenziale con autonomia gestionale
          e diretta responsabilita' delle risorse umane,  tecniche  o
          finanziarie,  svolta   nei   dieci   anni   precedenti   la
          pubblicazione dell'avviso. 
              4. I direttori generali nominati devono produrre, entro
          diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del
          corso di formazione in materia di  sanita'  pubblica  e  di
          organizzazione e gestione sanitaria. I predetti corsi  sono
          organizzati e  attivati  dalle  regioni,  anche  in  ambito
          interregionale e in collaborazione  con  le  universita'  o
          altri soggetti pubblici  o  privati  accreditati  ai  sensi
          dell'articolo 16-ter, operanti nel campo  della  formazione
          manageriale, con periodicita' almeno biennale. I contenuti,
          la metodologia delle attivita' didattiche,  la  durata  dei
          corsi, non inferiore a centoventi  ore  programmate  in  un
          periodo non superiore a sei mesi, nonche' le  modalita'  di
          conseguimento della certificazione, sono  stabiliti,  entro
          centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del   decreto
          legislativo  19  giugno  1999,  n.  229,  con  decreto  del
          Ministro della sanita', previa intesa in sede di Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di  Trento  e  di  Bolzano.  I  direttori
          generali in carica alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto legislativo 19 giugno 1999, n.  229,  producono  il
          certificato di cui al presente comma entro diciotto mesi da
          tale data. 
              5.  Le  regioni  determinano  preventivamente,  in  via
          generale,  i  criteri  di  valutazione  dell'attivita'  dei
          direttori generali, avendo riguardo al raggiungimento degli
          obiettivi  definiti   nel   quadro   della   programmazione
          regionale, con  particolare  riferimento  alla  efficienza,
          efficacia e funzionalita' dei  servizi  sanitari.  All'atto
          della  nomina   di   ciascun   direttore   generale,   esse
          definiscono e assegnano, aggiornandoli periodicamente,  gli
          obiettivi di salute e di  funzionamento  dei  servizi,  con
          riferimento alle relative risorse, ferma restando la  piena
          autonomia gestionale dei direttori stessi. 
              6. Trascorsi diciotto  mesi  dalla  nomina  di  ciascun
          direttore  generale,  la  regione  verifica   i   risultati
          aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di
          cui al comma 5 e, sentito il parere  del  sindaco  o  della
          conferenza dei sindaci di cui  all'articolo  3,  comma  14,
          ovvero, per le aziende ospedaliere, della Conferenza di cui
          all'articolo 2, comma 2-bis, procede o meno  alla  conferma
          entro i tre mesi successivi alla scadenza del  termine.  La
          disposizione si  applica  in  ogni  altro  procedimento  di
          valutazione  dell'operato  del  direttore  generale,  salvo
          quanto disposto dal comma 7. 
              7. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti
          una situazione di grave disavanzo o in caso  di  violazione
          di  leggi  o  del  principio  di  buon   andamento   e   di
          imparzialita' della amministrazione, la regione risolve  il
          contratto dichiarando la decadenza del direttore generale e
          provvede alla sua sostituzione; in  tali  casi  la  regione
          provvede previo parere della Conferenza di cui all'articolo
          2, comma 2-bis, che si esprime nel termine di dieci  giorni
          dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali la risoluzione
          del contratto puo' avere comunque corso. Si  prescinde  dal
          parere nei casi  di  particolare  gravita'  e  urgenza.  Il
          sindaco o la Conferenza dei sindaci di cui all'articolo  3,
          comma 14, ovvero, per le aziende ospedaliere, la Conferenza
          di cui all'articolo 2, comma 2-bis, nel caso  di  manifesta
          in  attuazione  nella  realizzazione  del  Piano  attuativo
          locale,  possono  chiedere  alla  regione  di  revocare  il
          direttore generale, o di non disporne la conferma,  ove  il
          contratto  sia  gia'  scaduto.  Quando  i  procedimenti  di
          valutazione e di revoca di cui al comma  6  e  al  presente
          comma  riguardano  i  direttori  generali   delle   aziende
          ospedaliere, la Conferenza di  cui  all'articolo  2,  comma
          2-bis e' integrata con  il  Sindaco  del  comune  capoluogo
          della provincia in cui e' situata l'azienda. 
              8. Il rapporto di lavoro del  direttore  generale,  del
          direttore  amministrativo  e  del  direttore  sanitario  e'
          esclusivo ed e' regolato da contratto di  diritto  privato,
          di durata non inferiore a tre  e  non  superiore  a  cinque
          anni, rinnovabile, stipulato in osservanza delle norme  del
          titolo terzo del libro quinto del codice civile. La regione
          disciplina le cause di  risoluzione  del  rapporto  con  il
          direttore  amministrativo  e  il  direttore  sanitario.  Il
          trattamento economico del direttore generale, del direttore
          sanitario e del direttore amministrativo  e'  definito,  in
          sede di revisione del decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502, anche con  riferimento
          ai trattamenti  previsti  dalla  contrattazione  collettiva
          nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica e
          amministrativa. 
              9.  La  regione  puo'  stabilire  che  il  conferimento
          dell'incarico di direttore amministrativo sia  subordinato,
          in analogia a quanto previsto per  il  direttore  sanitario
          dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica
          10 dicembre 1997, n.  484,  alla  frequenza  del  corso  di
          formazione programmato per il conferimento dell'incarico di
          direttore generale o del corso di formazione manageriale di
          cui  all'articolo  7  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, o di  altro  corso  di
          formazione manageriale appositamente programmato. 
              10. La carica di direttore  generale  e'  incompatibile
          con la sussistenza di altro rapporto di lavoro,  dipendente
          o autonomo. 
              11. La nomina a direttore  generale,  amministrativo  e
          sanitario  determina  per  i   lavoratori   dipendenti   il
          collocamento in aspettativa senza assegni e il  diritto  al
          mantenimento del posto.  L'aspettativa  e'  concessa  entro
          sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di  aspettativa
          e' utile  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e  di
          previdenza. Le amministrazioni di  appartenenza  provvedono
          ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali  e
          assistenziali  comprensivi  delle  quote   a   carico   del
          dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto
          per l'incarico conferito nei limiti dei  massimali  di  cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 24  aprile
          1997, n. 181, e a richiedere il rimborso di  tutto  l'onere
          da esse  complessivamente  sostenuto  all'unita'  sanitaria
          locale o  all'azienda  ospedaliera  interessata,  la  quale
          procede al recupero della quota a carico dell'interessato. 
              12. Per i direttori generali e per  coloro  che,  fuori
          dei   casi   di   cui   al   comma   11,   siano   iscritti
          all'assicurazione  generale  obbligatoria  e   alle   forme
          sostitutive ed esclusive della medesima,  la  contribuzione
          dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei
          massimali previsti dall'articolo 3, comma  7,  del  decreto
          legislativo 24 aprile 1997, n. 181, e' versata  dall'unita'
          sanitaria   locale   o    dall'azienda    ospedaliera    di
          appartenenza,   con   recupero   della   quota   a   carico
          dell'interessato. 
              13. In sede di revisione del decreto del Presidente del
          Consiglio dei Ministri 19 luglio 1995, n. 502,  si  applica
          il comma 5 del presente articolo. 
              14. Il rapporto di lavoro del  personale  del  Servizio
          sanitario nazionale e' regolato dal decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive  modificazioni.  Per  la
          programmazione delle assunzioni si  applica  l'articolo  39
          della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e   successive
          modificazioni. 
              15. In sede di prima applicazione, le  regioni  possono
          disporre la proroga dei contratti con i direttori  generali
          in carica all'atto  dell'entrata  in  vigore  del  presente
          decreto per un periodo massimo di dodici mesi.".