Art. 13 
 
 
                   Comitato di supporto strategico 
 
  1. Entro novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto legislativo, con decreto del Ministro della  salute,
e' costituito, presso il Dipartimento  per  la  sanita'  veterinaria,
della sicurezza alimentare e degli organi collegiali  per  la  tutela
della salute del Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, un Comitato presieduto dal Capo  del
Dipartimento e composto dai Direttori generali  degli  Istituti,  dai
Direttori generali delle Direzioni del predetto  Dipartimento  e  dal
Direttore generale della programmazione sanitaria.  Alle  sedute  del
Comitato partecipano tre rappresentanti scelti tra le Regioni  aventi
maggiore estensione territoriale ed un rappresentante scelto  tra  le
Regioni con minore estensione territoriale. L'incarico di  componente
del Comitato e' a titolo gratuito. 
  2.  Il  Comitato  svolge  attivita'  di  supporto   strategico   ed
organizzativo all'azione degli Istituti anche attraverso il  sostegno
di strategie nazionali di sanita' pubblica  veterinaria  e  sicurezza
alimentare e lo sviluppo del ruolo degli Istituti  nell'ambito  della
cooperazione scientifica con l'Autorita'  europea  per  la  sicurezza
alimentare (ESFA) e con altri organismi internazionali. 
  3. Con il decreto di cui al  comma  1  sono  determinate  anche  le
modalita' di funzionamento del Comitato.