Art. 14 
 
 
                              Controlli 
 
  1. Ferme restando le funzioni di vigilanza di cui agli articoli 10,
comma 1, 11, commi 3 e 4 e 12, comma 2, al controllo sugli atti degli
Istituti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8,
della legge 30 dicembre 1991, n. 412. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il comma 8 dell'articolo 4 della  legge  30  dicembre
          1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza  pubblica)
          reca: 
              "8. E' abolito il controllo dei comitati  regionali  di
          controllo sugli atti delle unita' sanitarie locali e  degli
          istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,
          nonche' degli enti di cui all'articolo 41,  secondo  comma,
          L. 23 dicembre 1978, n. 833 e degli enti ospedalieri di cui
          all'articolo 1, comma 13, del D.L. 6 febbraio 1991, n. 35 ,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile  1991,  n.
          111. Limitatamente agli atti delle unita' sanitarie  locali
          e dei sopracitati enti ospedalieri riguardanti il  bilancio
          di  previsione,  le  variazioni  di  bilancio  e  il  conto
          consuntivo, la determinazione della consistenza qualitativa
          e quantitativa complessiva del personale, la  deliberazione
          di programmi di spese pluriennali  e  i  provvedimenti  che
          disciplinano   l'attuazione   dei   contratti    e    delle
          convenzioni,  il   controllo   preventivo   e'   assicurato
          direttamente dalla regione, che e' tenuta  a  pronunciarsi,
          anche in forma di silenzio-assenso, entro  quaranta  giorni
          dal  ricevimento  dell'atto.  I  provvedimenti  come  sopra
          approvati  diventano  definitivi.  Per  gli   istituti   di
          ricovero e cura a carattere scientifico,  il  controllo  di
          cui agli articoli 16, 17 e 18 del D.P.R. 31 luglio 1980, n.
          617 ,  e'  esteso  anche  ai  provvedimenti  riguardanti  i
          programmi di spesa pluriennali e quelli per la disciplina e
          l'attribuzione  dei  contratti  e  delle  convenzioni.   Il
          termine di trenta giorni previsto dall'articolo 18,  D.P.R.
          31  luglio  1980,  n.  617  ,  e'  modificato  in  quaranta
          giorni.".