Art. 15 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. In caso  di  mancata  costituzione  degli  organi  si  applicano
l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e quanto al  Collegio
dei revisori dei conti  l'articolo  19  del  decreto  legislativo  30
giugno 2011, n. 123. In caso di loro impossibilita' di  funzionamento
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 4. Gli
organi degli Istituti in carica alla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto  sono  prorogati  sino  all'insediamento  dei  nuovi
organi. 
  2. Il Comitato istituito, in attuazione dell'articolo 1, comma 566,
della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  dal  decreto  ministeriale  6
maggio 2008, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana  n.  262   dell'8   novembre   2008,   e'   prorogato   fino
all'insediamento del Comitato di cui all'articolo 13. 
 
          Note all'art. 15: 
              - L'articolo 8  della  legge  5  giugno  2003,  n.  131
          (Disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento   della
          Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) reca: 
              "Art. 8 
              (Attuazione dell'articolo 120  della  Costituzione  sul
          potere sostitutivo) 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112." 
              - L'articolo 19 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
          n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa
          e contabile e potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a  norma  dell'articolo  49  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca: 
              "Art. 19 
              (Costituzione dei collegi  dei  revisori  dei  conti  e
          sindacali) 
              1. I collegi dei revisori dei conti e  sindacali  degli
          enti ed  organismi  pubblici,  escluse  le  societa',  sono
          costituiti  con  la  nomina   disposta   da   parte   della
          amministrazione vigilante ovvero mediante deliberazioni dei
          competenti organi degli enti ed organismi, ai  sensi  delle
          vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari. 
              2. Qualora entro quarantacinque giorni non si  provveda
          alla  costituzione  dei  collegi  ai  sensi  del  comma  1,
          l'amministrazione vigilante nomina  in  via  straordinaria,
          nei successivi trenta giorni, un collegio di tre componenti
          in possesso dei requisiti prescritti.  Decorso  inutilmente
          il predetto  termine  di  trenta  giorni,  vi  provvede  il
          Ministero dell'economia e delle  finanze  nominando  propri
          funzionari. Il  collegio  straordinario  cessa  le  proprie
          funzioni all'atto di nomina del nuovo collegio.". 
              - Il comma 566 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2007)
          reca: 
              "566. Al fine di dare  continuita'  alle  attivita'  di
          sorveglianza epidemiologica, prevenzione e  sperimentazione
          di cui alla legge 19  gennaio  2001,  n.  3,  gli  Istituti
          zooprofilattici sperimentali sono autorizzati  a  procedere
          all'assunzione di  personale  a  tempo  indeterminato,  nei
          limiti della dotazione organica  all'uopo  rideterminata  e
          del finanziamento complessivo  deliberato  annualmente  dal
          CIPE, integrato dalla quota parte della  somma  di  cui  al
          terzo  periodo  del  presente  comma.  Nelle  procedure  di
          assunzione    si     provvede     prioritariamente     alla
          stabilizzazione del personale precario, che sia in servizio
          da almeno tre anni, anche non continuativi, o che  consegua
          tale   requisito   in   virtu'   di   contratti   stipulati
          anteriormente alla data del 29 settembre  2006  ovvero  che
          sia stato  in  servizio  per  almeno  tre  anni  anche  non
          continuativi,  nel  quinquennio  anteriore  alla  data   di
          entrata in vigore della  presente  legge,  ed  accertati  i
          requisiti specifici professionali e generali di  idoneita'.
          Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21  novembre  2000,
          n. 335,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          gennaio 2001, n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno
          2008, in euro 35.300.000.  Il  Ministero  della  salute  di
          concerto con il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          sentiti   gli   Istituti   zooprofilattici    sperimentali,
          definisce con apposito programma annuale  le  attivita'  da
          svolgere nonche' i criteri e i parametri  di  distribuzione
          agli stessi di quota parte del predetto stanziamento." 
              -  Il  decreto  ministeriale  6   maggio   2008   reca:
          "Disposizioni attuative dell'articolo 1, comma  566,  della
          legge  27  dicembre  2006,  n.  296,  volte  ad  assicurare
          continuita' nell'attivita' di  sorveglianza  epidemiologica
          in ambito zooprofilattico".