Art. 16 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore dello statuto e  dei
regolamenti di cui all'articolo 12, sono abrogate le disposizioni del
decreto legislativo 30 giugno 1993,  n.  270,  incompatibili  con  il
presente decreto legislativo. 
  2. Fino alla  data  di  entrata  in  vigore  dello  statuto  e  dei
regolamenti di cui all'articolo 12, rimangono in  vigore  le  attuali
norme sul funzionamento  e  sull'organizzazione  degli  Istituti  nei
limiti della loro compatibilita' con  le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo. 
 
          Note all'art. 16: 
              - Le disposizioni del  decreto  legislativo  30  giugno
          1993,  n.  270,  incompatibili  con  il  presente   decreto
          legislativo, sono abrogate dalla data di entrata in  vigore
          dello statuto e dei regolamenti di cui all'articolo 12  del
          presente decreto.