Art. 17 
 
 
       Statuto e regolamento di organizzazione e funzionamento 
 
  1. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, di seguito
denominata «Agenzia» disciplina l'esercizio delle  funzioni  ad  essa
attribuite dalla normativa vigente e l'organizzazione  attraverso  lo
statuto, deliberato dal Consiglio di  amministrazione  a  maggioranza
assoluta dei suoi membri entro sei mesi dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto ed approvato con decreto del Ministro della  salute,
d'intesa con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo
controllo  di  legittimita'  e  di  merito,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di  Bolzano.  Decorso  il  predetto  termine  il
Ministro della salute provvede in via sostitutiva. 
  2. In particolare lo statuto: 
    a) determina le modalita' di  organizzazione  dell'Agenzia  sulla
base del principio di separazione tra compiti  di  programmazione  ed
indirizzo,  di  efficacia,  efficienza  ed  economicita'  dell'azione
amministrativa, dei compiti  istituzionali  affidati  alla  medesima,
prevedendo  l'accorpamento  delle  aree   funzionali   che   svolgono
attivita' omogenee; 
    b) specifica e articola  le  attribuzioni  degli  organi  di  cui
all'articolo 18 e le modalita' di funzionamento.