Art. 18 Modificazioni al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 e successive modificazioni 1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «Art. 2 (Organi) 1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»; b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.»; c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati; d) dopo l'articolo 2-bis, e' inserito il seguente: Art. 2-ter (Direttore generale) 1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e' regolato con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta, ed e' incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attivita' professionale privata. Il direttore generale ha la responsabilita' della gestione dell'Agenzia e ne adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della medesima. Il direttore generale, se dipendente pubblico, e' collocato in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.». 2. La nomina del direttore generale ai sensi dell'articolo 2-ter del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, come introdotto dal comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al direttore dell'Agenzia con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/07/2012, n. 176 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 18: Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115 (Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dal presente decreto: "Art. 2. Organi. 1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti. I componenti degli organi dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura le relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le regioni e sovrintende al complesso dell'attivita' dell'Agenzia, anche attraverso verifiche sullo stato di attuazione dei progetti assegnati. 3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da quattro membri. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della sanita'; due di essi sono designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali. Il presidente e i componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza documentata attraverso la presentazione di curricula, in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizi sanitari, anche estranei alla pubblica amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta. 4. (abrogato) 5. (abrogato)." Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2012, concerne " Conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali".