Art. 18 
 
 
Modificazioni  al  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  115  e
                      successive modificazioni 
 
  1. Al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  115,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: 
 
                               «Art. 2 
                              (Organi) 
 
  1.  Sono  organi  dell'Agenzia  il  Presidente,  il  Consiglio   di
amministrazione e il collegio dei revisori dei  conti.  I  componenti
degli organi dell'Agenzia  durano  in  carica  quattro  anni  e  sono
rinnovabili una sola volta. 
  2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia,  convoca  e
presiede il Consiglio di amministrazione, cura  le  relazioni  con  i
Ministeri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,  le
regioni e le province autonome, anche  unificata  con  la  Conferenza
Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  le  regioni  e  sovrintende  al
complesso dell'attivita'  dell'Agenzia,  anche  attraverso  verifiche
sullo stato di attuazione dei progetti assegnati.»; 
    b) all'articolo 2, comma 3, il quarto periodo e'  sostituito  dal
seguente: 
      «Il presidente e i componenti del consiglio di  amministrazione
sono  scelti  tra  esperti  di  riconosciuta  competenza  documentata
attraverso la presentazione di curricula, in  diritto  sanitario,  in
organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio
sanitario, anche estranei alla pubblica  amministrazione,  e  possono
essere confermati, con le stesse modalita', una sola volta.»; 
    c) all'articolo 2, i commi 4 e 5 sono abrogati; 
    d) dopo l'articolo 2-bis, e' inserito il seguente: 
 
                             Art. 2-ter 
                        (Direttore generale) 
 
  1. Il direttore generale e' nominato con decreto del Ministro della
salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, tra esperti di riconosciuta
competenza in diritto sanitario, in  organizzazione,  programmazione,
gestione e  finanziamento  del  servizio  sanitario,  anche  estranei
all'amministrazione. Il rapporto di lavoro del direttore e'  regolato
con contratto di diritto privato, rinnovabile una sola volta,  ed  e'
incompatibile  con  altri  rapporti  di  lavoro  subordinato  e   con
qualsiasi  altra  attivita'  professionale  privata.   Il   direttore
generale ha la  responsabilita'  della  gestione  dell'Agenzia  e  ne
adotta gli atti, salvo quelli attribuiti agli organi della  medesima.
Il direttore  generale,  se  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo  19,  comma  6,  del
decreto  legislativo  30   marzo   2001,   n.   165,   e   successive
modificazioni.». 
  2. La nomina del direttore generale ai  sensi  dell'articolo  2-ter
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115,  come  introdotto  dal
comma 1, lettera d), avviene alla scadenza dell'incarico conferito al
direttore dell'Agenzia con il decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei Ministri 14 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 18 maggio 2012. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/07/2012,  n.
176 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  2  del   decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  115  (Completamento  del
          riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,  a
          norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c),  della  L.
          15  marzo  1997,  n.  59),  come  modificato  dal  presente
          decreto: 
              "Art. 2. Organi. 
              1. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio
          di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti.  I
          componenti  degli  organi  dell'Agenzia  durano  in  carica
          quattro anni e sono rinnovabili una sola volta. 
              2. Il Presidente assume la rappresentanza dell'Agenzia,
          convoca e presiede il consiglio di amministrazione, cura le
          relazioni con i Ministeri, la Conferenza permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province  autonome,
          anche unificata con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
          locali,   le   regioni   e   sovrintende    al    complesso
          dell'attivita'  dell'Agenzia,  anche  attraverso  verifiche
          sullo stato di attuazione dei progetti assegnati. 
              3. Il consiglio  di  amministrazione  e'  composto  dal
          presidente e da quattro membri. Il presidente  e'  nominato
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta  del  Ministro  della  sanita',  d'intesa  con  la
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome. I membri del  consiglio  di
          amministrazione sono nominati con  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri su proposta del  Ministro  della
          sanita';  due  di  essi  sono  designati  dalla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome, unificati con la Conferenza Stato-Citta'
          ed autonomie locali.  Il  presidente  e  i  componenti  del
          consiglio di amministrazione sono  scelti  tra  esperti  di
          riconosciuta   competenza   documentata    attraverso    la
          presentazione  di  curricula,  in  diritto  sanitario,   in
          organizzazione, programmazione,  gestione  e  finanziamento
          del  servizi  sanitari,  anche   estranei   alla   pubblica
          amministrazione, e possono essere confermati, con le stesse
          modalita', una sola volta. 
              4. (abrogato) 
              5. (abrogato)." 
              Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14
          febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  115
          del 18 maggio 2012, concerne "  Conferma  dell'incarico  di
          direttore dell'Agenzia nazionale  per  i  servizi  sanitari
          regionali".