Art. 19 Regolamento di amministrazione e del personale 1. Con regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione e approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con decreto del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente decreto e a quelle statutarie, disciplinando la gestione amministrativa e contabile nonche' l'ordinamento del personale. Il regolamento provvede altresi' alla rimodulazione della pianta organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonche' alla riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo di sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e criteri per la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti a legislazione vigente, per le attivita' di supporto alle regioni, con priorita' per quelle impegnate nei piani di rientro. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso tale termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di cui al comma 1. Tali modificazioni restano in vigore fino all'esercizio dell'autonomia regolamentare di cui al comma 1.
Note all'art. 19: - Il decreto ministeriale 28 dicembre 2011 reca: "Approvazione delle modifiche apportate al regolamento sul funzionamento degli organi, sull'organizzazione dei servizi, sull'ordinamento del personale e sulla gestione amministrativo-contabile dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali". - Per il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note all'art. 3. -Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L. 23 ottobre 1992, n. 421) recita: "4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo di dieci unita'."