Art. 19 
 
 
           Regolamento di amministrazione e del personale 
 
  1. Con regolamento deliberato dal consiglio  di  amministrazione  e
approvato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro  per
la pubblica amministrazione e la semplificazione e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sono apportate le modifiche necessarie
per l'adeguamento del regolamento dell'Agenzia approvato con  decreto
del Ministro della salute in data 28 dicembre 2011,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2012, alle norme del presente
decreto  e   a   quelle   statutarie,   disciplinando   la   gestione
amministrativa e contabile nonche' l'ordinamento  del  personale.  Il
regolamento  provvede  altresi'  alla  rimodulazione   della   pianta
organica, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma  3,
del  decreto-legge  13  agosto  2011,   n.   138,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.  148,  nonche'  alla
riduzione del numero degli esperti di cui all'articolo  5,  comma  4,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, fino a un massimo  di
sette unita', nonche' alla definizione delle modalita' e criteri  per
la stipula di contratti di collaborazione, nel rispetto  dei  vincoli
finanziari previsti  a  legislazione  vigente, per  le  attivita'  di
supporto alle regioni, con priorita' per quelle impegnate  nei  piani
di rientro. 
  2. Il regolamento di cui al comma 1  e'  adottato  entro  sei  mesi
dalla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Decorso  tale
termine, con decreto del Ministro della salute, di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sono  apportate   le
necessarie modificazioni al regolamento  di  cui  al  comma  1.  Tali
modificazioni restano in  vigore  fino  all'esercizio  dell'autonomia
regolamentare di cui al comma 1. 
 
          Note all'art. 19: 
              -  Il  decreto  ministeriale  28  dicembre  2011  reca:
          "Approvazione delle modifiche apportate al regolamento  sul
          funzionamento   degli   organi,   sull'organizzazione   dei
          servizi, sull'ordinamento del personale  e  sulla  gestione
          amministrativo-contabile  dell'Agenzia  nazionale   per   i
          servizi sanitari regionali". 
              - Per il comma 3 dell'articolo 1 del decreto  legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge14 settembre 2011, n. 148, si veda nelle note all'art.
          3. 
              -Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo  30
          giugno 1993, n.  266  (Riordinamento  del  Ministero  della
          sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della L.
          23 ottobre 1992, n. 421) recita: 
              "4. L'Agenzia puo' avvalersi di esperti con rapporto di
          collaborazione coordinata e continuativa nel limite massimo
          di dieci unita'."