Art. 2 
 
 
                               Statuto 
 
  1. L'Istituto disciplina le proprie funzioni attraverso lo statuto,
nel rispetto delle disposizioni di cui  all'articolo  9  del  decreto
legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419  e  dei  principi  contenuti
nell'articolo 1  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20
gennaio 2001, n. 70, nonche' dell'autonomia di ricerca  nel  rispetto
delle  direttive  del  piano  sanitario  nazionale,  sulla  base  del
criterio di separazione tra compiti di  programmazione  ed  indirizzo
strategico, competenze  e  responsabilita'  gestionali,  nonche'  tra
attivita' valutative e di controllo, in attuazione  dei  principi  di
efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa. 
  2. In particolare, lo statuto: 
    a) specifica ed articola le funzioni dell'Istituto, tenuto  conto
del relativo modello  strutturale  di  organizzazione,  determina  le
modalita'   di   funzionamento    degli    organi    di    direzione,
amministrazione, consulenza e controllo, nonche' l'adozione di  forme
e modelli organizzativi che assicurino la trasparenza e  l'efficienza
della gestione, anche attraverso strutture  di  missione  temporanee,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  per  la
realizzazione di progetti; 
    b) specifica ed articola le  attribuzioni  degli  organi  di  cui
all'articolo  4  e  ne  determina  le  modalita'   di   funzionamento
adeguandole alle funzioni del Ministero della salute ed ai compiti di
vigilanza spettanti al medesimo; 
    c) determina le modalita'  dell'organizzazione  dell'Istituto  in
aree  operative  rispettando  le  norme  istitutive  e   valorizzando
l'autonomia funzionale del  Centro  nazionale  sangue  e  del  Centro
nazionale trapianti, in quanto strutture specializzate; 
    d) disciplina  l'istituzione  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance  di  cui
all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,  n.  150,  e
successive modificazioni; 
    e) prevede che in caso di mancata costituzione degli organi o  in
caso di loro  impossibilita'  di  funzionamento,  il  Ministro  della
salute nomini, con proprio decreto, un commissario straordinario, per
un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione. Lo statuto prevede altresi' che  entro
tale periodo dovranno essere nominati gli organi di  amministrazione,
secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo. 
  3. Lo statuto  e'  deliberato  dal  Consiglio  di  amministrazione,
sentito  il  Comitato  scientifico,  a   maggioranza   assoluta   dei
componenti, ed approvato con decreto del Ministro  della  salute,  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previo
controllo di legittimita' e di merito. 
  4. In sede  di  prima  attuazione,  lo  statuto  e'  deliberato,  a
maggioranza assoluta entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
del  presente  decreto  legislativo,  previo  parere   del   Comitato
scientifico e sentite le organizzazioni sindacali, dal  Consiglio  di
amministrazione di cui all'articolo 4, nominato  nelle  forme  e  nei
modi di cui all'articolo 7, integrato, esclusivamente a tal fine,  da
quattro esperti nominati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, dal Ministro della salute, dotati di specifiche  competenze
in relazione alle finalita' dell'Istituto ed al  particolare  compito
conferito.  Agli  esperti  non  e'  riconosciuto  alcun  compenso   o
indennita'. 
  5. Decorso il termine per l'approvazione, il Ministro della salute,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  provvede  in
via sostitutiva. 
  6.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per l'articolo 9 del decreto legislativo  29  ottobre
          1999, n. 419 si veda nelle note alle premesse. 
              -  L'articolo  1  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 recita: 
              "Art. 1 
              (Istituto Superiore di Sanita') 
              1. L'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.) e' ente  di
          diritto  pubblico,   dotato   di   autonomia   scientifica,
          organizzativa, amministrativa e contabile. 
              2. L'I.S.S. e' organo tecnico-scientifico del  servizio
          sanitario nazionale del quale il Ministero  della  sanita',
          le regioni e tramite queste le aziende sanitarie  locali  e
          le aziende ospedaliere si  avvalgono  nell'esercizio  delle
          attribuzioni conferite dalla normativa vigente. L'I.S.S. e'
          sottoposto alla vigilanza del Ministro della sanita'. 
              3.  L'I.S.S.  esercita  nelle  materie  di   competenza
          dell'area sanitaria del Ministero della sanita' funzioni  e
          compiti tecnico-scientifici e di coordinamento tecnico;  in
          particolare,    svolge    funzioni    di    ricerca,     di
          sperimentazione, di controllo e di  formazione  per  quanto
          concerne la salute  pubblica.  L'I.S.S.  svolge  gli  altri
          compiti e funzioni che apposite fonti  normative  demandano
          allo stesso.". 
              - L'articolo 14  del  decreto  legislativo  27  ottobre
          2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009,  n.  15,
          in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro
          pubblico e di  efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
          amministrazioni) reca: 
              "Art. 14 
              (Organismo   indipendente    di    valutazione    della
          performance) 
              1.Ogni  amministrazione,  singolarmente  o   in   forma
          associata, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  si  dota  di  un   Organismo   indipendente   di
          valutazione della performance. 
              2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i  servizi
          di  controllo  interno,  comunque  denominati,  di  cui  al
          decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in
          piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4.  Esercita,
          altresi', le  attivita'  di  controllo  strategico  di  cui
          all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo  n.
          286 del  1999,  e  riferisce,  in  proposito,  direttamente
          all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 
              3. L'Organismo indipendente di valutazione e' nominato,
          sentita la Commissione di cui all'articolo 13,  dall'organo
          di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di  tre
          anni. L'incarico dei componenti puo' essere  rinnovato  una
          sola volta. 
              4.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance: 
              a) monitora il funzionamento  complessivo  del  sistema
          della  valutazione,  della  trasparenza  e  integrita'  dei
          controlli interni ed elabora una  relazione  annuale  sullo
          stato dello stesso; 
              b) comunica tempestivamente le  criticita'  riscontrate
          ai competenti organi interni di governo ed amministrazione,
          nonche'  alla  Corte  dei  conti,  all'Ispettorato  per  la
          funzione pubblica e alla Commissione  di  cui  all'articolo
          13; 
              c)  valida  la  Relazione  sulla  performance  di   cui
          all'articolo 10 e ne assicura la visibilita' attraverso  la
          pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; 
              d)  garantisce   la   correttezza   dei   processi   di
          misurazione e valutazione, nonche' dell'utilizzo dei  premi
          di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal  presente
          decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai  contratti
          integrativi, dai regolamenti  interni  all'amministrazione,
          nel rispetto del principio di valorizzazione del  merito  e
          della professionalita'; 
              e) propone, sulla base del sistema di cui  all'articolo
          7,  all'organo  di  indirizzo  politico-amministrativo,  la
          valutazione   annuale   dei   dirigenti   di   vertice    e
          l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; 
              f) e' responsabile della  corretta  applicazione  delle
          linee  guida,   delle   metodologie   e   degli   strumenti
          predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13; 
              g) promuove e  attesta  l'assolvimento  degli  obblighi
          relativi  alla  trasparenza  e  all'integrita'  di  cui  al
          presente Titolo; 
              h)  verifica  i  risultati  e  le  buone  pratiche   di
          promozione delle pari opportunita'. 
              5.  L'Organismo  indipendente  di   valutazione   della
          performance, sulla base di appositi modelli  forniti  dalla
          Commissione di cui all'articolo  13,  cura  annualmente  la
          realizzazione di indagini sul personale dipendente volte  a
          rilevare il livello di benessere organizzativo e  il  grado
          di condivisione  del  sistema  di  valutazione  nonche'  la
          rilevazione  della  valutazione   del   proprio   superiore
          gerarchico da parte del  personale,  e  ne  riferisce  alla
          predetta Commissione. 
              6. La validazione della Relazione sulla performance  di
          cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile  per
          l'accesso agli strumenti per premiare il merito di  cui  al
          Titolo III. 
              7.   L'Organismo   indipendente   di   valutazione   e'
          costituito  da  un  organo  monocratico  ovvero  collegiale
          composto da 3 componenti  dotati  dei  requisiti  stabiliti
          dalla Commissione  ai  sensi  dell'articolo  13,  comma  6,
          lettera g), e di elevata  professionalita'  ed  esperienza,
          maturata nel campo del management, della valutazione  della
          performance  e  della  valutazione  del   personale   delle
          amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati
          alla Commissione di cui all'articolo 13. 
              8.  I   componenti   dell'Organismo   indipendente   di
          valutazione non possono essere nominati  tra  soggetti  che
          rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in  partiti
          politici o in organizzazioni sindacali ovvero  che  abbiano
          rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con
          le predette organizzazioni, ovvero  che  abbiano  rivestito
          simili incarichi o  cariche  o  che  abbiano  avuto  simili
          rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 
              9. Presso l'Organismo indipendente  di  valutazione  e'
          costituita, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica,  una  struttura   tecnica   permanente   per   la
          misurazione  della  performance,   dotata   delle   risorse
          necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 
              10. Il responsabile della struttura tecnica  permanente
          deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza
          nel  campo  della  misurazione  della   performance   nelle
          amministrazioni pubbliche. 
              11. Agli  oneri  derivanti  dalla  costituzione  e  dal
          funzionamento degli organismi di cui al  presente  articolo
          si provvede nei limiti delle risorse attualmente  destinate
          ai servizi di controllo interno". 
              - La legge 4 marzo 2009, n. 15 reca: "Delega al Governo
          finalizzata  all'ottimizzazione  della  produttivita'   del
          lavoro pubblico  e  alla  efficienza  e  trasparenza  delle
          pubbliche amministrazioni nonche' disposizioni  integrative
          delle   funzioni   attribuite   al   Consiglio    nazionale
          dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti".