Art. 20 Riordino 1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su base associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al proprio riordino secondo quanto stabilito dalle disposizioni previste dal presente capo. 2. Con deliberazione del Consiglio direttivo nazionale, approvata con decreto del Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, la LILT adegua il proprio statuto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Note all'art. 20: - Per il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183, si veda nelle note alle premesse.