Art. 20 
 
 
                              Riordino 
 
  1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma
1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, la Lega italiana per la lotta
contro i tumori, di seguito denominata «LILT», ente pubblico su  base
associativa, provvede, senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica,  al  proprio  riordino  secondo  quanto   stabilito   dalle
disposizioni previste dal presente capo. 
  2. Con deliberazione del Consiglio direttivo  nazionale,  approvata
con decreto del Ministro  della  salute,  d'intesa  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, la  LILT  adegua  il  proprio  statuto
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 
 
          Note all'art. 20: 
              - Per il comma 1 dell'articolo 2 della legge 4 novembre
          2010, n. 183, si veda nelle note alle premesse.