Art. 22 
 
 
                      Articolazione della LILT 
 
  1. La LILT, si articola in una sede centrale ente pubblico su  base
associativa, e in sezioni provinciali, organismi associativi autonomi
privati. 
  2. Per la promozione  di  iniziative  di  interesse  regionale,  le
sezioni provinciali della LILT, nell'ambito della propria  autonomia,
possono costituire, a livello regionale, sulla base  di  un  apposito
regolamento emanato  dalla  sede  centrale,  l'Unione  delle  sezioni
provinciali LILT, nominando il relativo coordinatore. 
  3. La LILT puo' procedere alla  costituzione,  nel  rispetto  della
normativa vigente, di una Fondazione non avente scopo di  lucro,  per
il perseguimento, il finanziamento, la promozione e il supporto  alle
proprie attivita' istituzionali.