Art. 23 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi
centottanta  giorni  dall'approvazione  del  nuovo  statuto  di   cui
all'articolo 20, comma 2. 
  2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di  costituzione
degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del  comma
1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio
decreto, un commissario  straordinario  per  un  periodo  massimo  di
dodici mesi,  che  assume  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione. Entro tale  periodo  dovranno  essere  nominati  gli
organi di amministrazione secondo le modalita' previste dal  presente
decreto legislativo.