Art. 23 Disposizioni transitorie 1. Gli organi della LILT devono essere rinnovati entro i successivi centottanta giorni dall'approvazione del nuovo statuto di cui all'articolo 20, comma 2. 2. In caso di mancata approvazione dello statuto o di costituzione degli organi nei termini di cui all'articolo 20, comma 2 e del comma 1 del presente articolo, il Ministro della salute nomina, con proprio decreto, un commissario straordinario per un periodo massimo di dodici mesi, che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Entro tale periodo dovranno essere nominati gli organi di amministrazione secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.