Art. 3 
 
 
                             Regolamenti 
 
  1. I regolamenti dell'Istituto sono  deliberati  dal  Consiglio  di
amministrazione e adottati dal  Presidente.  I  regolamenti  relativi
alla costituzione delle strutture organizzative  tecnico-scientifiche
dell'Istituto sono adottati su parere del Comitato scientifico. 
  2. I regolamenti relativi al personale sono approvati dal  Ministro
della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione   e   la   semplificazione.    I    regolamenti    di
amministrazione, finanza e contabilita' sono approvati  dal  Ministro
della salute, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. Gli altri regolamenti  sono  approvati  dal  Ministro  della
salute. 
  3.  L'ordinamento  del  personale  e  la   gestione   patrimoniale,
economica, finanziaria e contabile, si conformano ai principi e  alle
vigenti disposizioni sull'amministrazione e contabilita'  pubblica  e
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche di cui al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, ed ai principi e  disposizioni  del  codice
civile  per  quanto  compatibili,  nel  rispetto  dei   principi   di
trasparenza, efficienza, economicita' ed efficacia della gestione. 
  4.  I  regolamenti  relativi  al  personale,   sulla   base   della
programmazione triennale di cui all'articolo 1: 
    a) individuano gli uffici di livello dirigenziale generale e  gli
uffici di livello dirigenziale in misura pari o  inferiore  a  quelli
determinati in applicazione dell'articolo 1, comma 404,  della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296  e  dell'articolo  1,   comma   3,   del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, eliminando  ogni  duplicazione
organizzativa, assicurando la gestione unitaria del personale  e  dei
servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa
e  tecnologica,  la  riorganizzazione  degli  uffici   con   funzioni
ispettive  e  di  controllo,  nonche'  la   razionalizzazione   delle
strutture organizzative con compiti di analisi, consulenza  e  studio
di elevata specializzazione; 
    b)  determinano  la  dotazione  organica  in   conformita'   alla
normativa  vigente  sulla  dirigenza  pubblica   e   in   particolare
all'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, tenendo conto delle  esigenze  delle
strutture di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) in modo  che  il
personale utilizzato per funzioni di gestione  delle  risorse  umane,
sistemi  informativi,  servizi  manutentivi   e   logistici,   affari
generali,  provveditorato  e  contabilita'  non  ecceda  comunque,  a
regime, il quindici per cento delle  risorse  umane  complessivamente
utilizzate dall'Istituto; 
    c) determinano, nell'ambito della dotazione organica  complessiva
dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto al comma  5,  lettere
b) e c), l'organico funzionale del Centro nazionale per i trapianti e
del Centro nazionale sangue di cui all'articolo 1, comma 1. 
  5. I regolamenti di amministrazione, finanza e contabilita': 
    a) prevedono la razionalizzazione e l'ottimizzazione delle  spese
e dei costi di funzionamento, previa  riorganizzazione  dei  relativi
centri di spesa e mediante adeguamento  dell'organizzazione  e  della
struttura amministrativa nei sensi di cui al comma 4; 
    b) disciplinano le modalita' attraverso  le  quali,  al  fine  di
razionalizzare  i  costi  e  ottimizzare  l'impiego  dei   fondi   di
funzionamento, nonche' di organizzare le risorse umane  e  logistiche
necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanita' pubblica  loro
attribuiti dalla legge, i Centri di cui al comma 4, lettera c), senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stipulano accordi  di
collaborazione e convenzioni  con  amministrazioni  pubbliche,  enti,
istituti,  associazioni  ed  altre  persone  giuridiche  pubbliche  o
private, nazionali, comunitarie o internazionali,  ovvero  stipulano,
nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e  da
quelli provenienti  da  programmi  di  ricerca  o  di  collaborazione
nazionali  ed  internazionali,  contratti   di   lavoro   nell'ambito
dell'organico funzionale, secondo le modalita' previste  dalle  norme
vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa  quella  di  cui
all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, e successive modificazioni, in quanto compatibile; 
    c) disciplinano le modalita' attraverso  le  quali  detti  Centri
utilizzano le risorse strumentali e di supporto  dell'Istituto  anche
al fine di soddisfare le loro esigenze tecniche e logistiche. 
  6. I regolamenti recano  anche  disposizioni  di  raccordo  con  la
disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,  e
successive modificazioni, e dalle altre disposizioni vigenti per  gli
enti di ricerca. 
  7. I regolamenti di cui al presente articolo non possono  contenere
disposizioni in contrasto  o  in  deroga  a  quanto  stabilito  nello
statuto. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Il comma 404 dell'articolo 1 della legge 27  dicembre
          2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria  2007)
          reca: 
              "404.  Al  fine   di   razionalizzare   e   ottimizzare
          l'organizzazione delle spese e dei costi  di  funzionamento
          dei Ministeri, con regolamenti  da  emanare,  entro  il  30
          aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: 
              a)  alla  riorganizzazione  degli  uffici  di   livello
          dirigenziale  generale  e  non  generale,  procedendo  alla
          riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
          di livello dirigenziale generale  ed  al  5  per  cento  di
          quelli di livello dirigenziale non  generale  nonche'  alla
          eliminazione delle  duplicazioni  organizzative  esistenti,
          garantendo    comunque    nell'ambito    delle    procedure
          sull'autorizzazione alle assunzioni la  possibilita'  della
          immissione, nel quinquennio 2007-2011, di  nuovi  dirigenti
          assunti ai sensi dell'articolo 28, commi  2,  3  e  4,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, in misura non  inferiore  al  10  per  cento
          degli uffici dirigenziali; 
              b) alla gestione unitaria del personale e  dei  servizi
          comuni   anche   mediante    strumenti    di    innovazione
          amministrativa e tecnologica; 
              c) alla rideterminazione delle  strutture  periferiche,
          prevedendo  la  loro  riduzione  e,   ove   possibile,   la
          costituzione di  uffici  regionali  o  la  riorganizzazione
          presso le prefetture-uffici territoriali del  Governo,  ove
          risulti sostenibile e maggiormente  funzionale  sulla  base
          dei principi di efficienza ed  economicita'  a  seguito  di
          valutazione  congiunta  tra  il  Ministro  competente,   il
          Ministro dell'interno, il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e  le
          riforme istituzionali ed il Ministro per le  riforme  e  le
          innovazioni nella pubblica amministrazione,  attraverso  la
          realizzazione  dell'esercizio   unitario   delle   funzioni
          logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi  comuni
          e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni  immobili  di
          proprieta' pubblica; 
              d) alla  riorganizzazione  degli  uffici  con  funzioni
          ispettive e di controllo; 
              e)  alla  riduzione   degli   organismi   di   analisi,
          consulenza e studio di elevata specializzazione; 
              f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo  da
          assicurare che il  personale  utilizzato  per  funzioni  di
          supporto   (gestione   delle   risorse    umane,    sistemi
          informativi,  servizi  manutentivi  e   logistici,   affari
          generali,  provveditorati  e   contabilita')   non   ecceda
          comunque   il   15   per   cento   delle   risorse    umane
          complessivamente  utilizzate   da   ogni   amministrazione,
          mediante processi di riorganizzazione  e  di  formazione  e
          riconversione del personale addetto alle predette  funzioni
          che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
          all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del  limite
          predetto; 
              g)  all'avvio  della  ristrutturazione,  da  parte  del
          Ministero degli  affari  esteri,  della  rete  diplomatica,
          consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
          mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa,  ed  in
          particolare all'unificazione dei  servizi  contabili  degli
          uffici della rete  diplomatica  aventi  sede  nella  stessa
          citta' estera, prevedendo che le funzioni  delineate  dagli
          articoli 3, 4 e 6 del regolamento di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 marzo 2000,  n.  120,  siano
          svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
          tutte le rappresentanze medesime." 
              - Il comma 3 dell'articolo 1 del citato  decreto  legge
          13 agosto 2011,  n.  138,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, reca: 
              "3. Le amministrazioni indicate nell'articolo 74, comma
          1, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.  112,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, all'esito della  riduzione  degli
          assetti organizzativi prevista dal predetto articolo  74  e
          dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre
          2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  legge  26
          febbraio 2010, n. 25, provvedono, anche  con  le  modalita'
          indicate nell'articolo 41, comma 10, del  decreto-legge  30
          dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2009, n. 14: 
              a) ad apportare, entro il 31 marzo  2012,  un'ulteriore
          riduzione  degli  uffici  dirigenziali   di   livello   non
          generale, e delle relative dotazioni organiche,  in  misura
          non inferiore al  10  per  cento  di  quelli  risultanti  a
          seguito dell'applicazione del predetto  articolo  2,  comma
          8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
              b) alla rideterminazione delle dotazioni organiche  del
          personale non dirigenziale, ad esclusione di  quelle  degli
          enti di ricerca, apportando  una  ulteriore  riduzione  non
          inferiore al 10 per cento della spesa complessiva  relativa
          al  numero  dei  posti  di  organico  di   tale   personale
          risultante  a  seguito   dell'applicazione   del   predetto
          articolo 2, comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del
          2009.". 
              - Il  comma  6  dell'articolo  19  del  citato  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni reca: 
              "6. Gli incarichi di cui ai commi  da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.". 
              - L'articolo  15-septies  del  decreto  legislativo  30
          dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, reca: 
              "Art. 15-septies 
              (Contratti a tempo determinato) 
              1. I direttori generali possono conferire incarichi per
          l'espletamento di funzioni di particolare  rilevanza  e  di
          interesse strategico mediante la  stipula  di  contratti  a
          tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro
          il limite del due per cento della dotazione organica  della
          dirigenza,  a  laureati   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione professionale che abbiano  svolto  attivita'
          in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche
          o  private  con  esperienza   acquisita   per   almeno   un
          quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che  abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria  e   post-universitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e  che  non
          godano del trattamento di  quiescenza.  I  contratti  hanno
          durata non inferiore a due anni e non  superiore  a  cinque
          anni, con facolta' di rinnovo. 
              2. Le aziende unita' sanitarie e le aziende ospedaliere
          possono  stipulare,  oltre  a  quelli  previsti  dal  comma
          precedente, contratti a tempo determinato,  in  numero  non
          superiore al cinque  per  cento  della  dotazione  organica
          della dirigenza sanitaria,  a  esclusione  della  dirigenza
          medica, nonche' della dirigenza  professionale,  tecnica  e
          amministrativa, per l'attribuzione di incarichi  di  natura
          dirigenziale, relativi a profili diversi da quello  medico,
          ed  esperti  di  provata  competenza  che  non  godano  del
          trattamento di quiescenza  e  che  siano  in  possesso  del
          diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con  le
          esigenze che determinano il conferimento dell'incarico. 
              3. Il trattamento economico e' determinato  sulla  base
          dei  criteri  stabiliti  nei  contratti  collettivi   della
          dirigenza del Servizio sanitario nazionale. 
              4. Per il periodo di durata del  contratto  di  cui  al
          comma 1 i  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  sono
          collocati in aspettativa senza assegni  con  riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio. 
              5. Gli incarichi di cui al presente articolo, conferiti
          sulla base di direttive regionali, comportano l'obbligo per
          l'azienda di rendere contestualmente indisponibili posti di
          organico  della  dirigenza  per  i   corrispondenti   oneri
          finanziari. 
              5-bis.   Per   soddisfare    le    esigenze    connesse
          all'espletamento dell'attivita' libero  professionale  deve
          essere utilizzato  il  personale  dipendente  del  servizio
          sanitario nazionale. Solo in caso di oggettiva e  accertata
          impossibilita' di far fronte con  il  personale  dipendente
          alle esigenze connesse all'attivazione  delle  strutture  e
          degli  spazi  per  l'attivita'  libero  professionale,   le
          aziende  sanitarie   possono   acquisire   personale,   non
          dirigente, del ruolo sanitario e  personale  amministrativo
          di collaborazione, tramite contratti di diritto  privato  a
          tempo  determinato  anche  con  societa'   cooperative   di
          servizi. Per specifici progetti finalizzati  ad  assicurare
          l'attivita'  libero  professionale,  le  aziende  sanitarie
          possono, altresi', assumere il personale medico necessario,
          con contratti di diritto privato a tempo  determinato  o  a
          rapporto professionale. Gli oneri relativi al personale  di
          cui al presente comma sono a totale carico  della  gestione
          di cui all'articolo 3, comma 6,  della  legge  23  dicembre
          1994, n. 724. La validita' dei contratti e' subordinata,  a
          pena di nullita', all'effettiva sussistenza  delle  risorse
          al momento della loro stipulazione. Il  direttore  generale
          provvede ad effettuare riscontri  trimestrali  al  fine  di
          evitare che la contabilita' separata presenti disavanzi. Il
          personale assunto con rapporto  a  tempo  determinato  o  a
          rapporto  professionale   e'   assoggettato   al   rapporto
          esclusivo, salvo espressa  deroga  da  parte  dell'azienda,
          sempre che il rapporto di lavoro non abbia durata superiore
          a sei mesi e cessi comunque a tale scadenza. La deroga puo'
          essere concessa una sola  volta  anche  in  caso  di  nuovo
          rapporto di lavoro con altra azienda.". 
              - Per il decreto legislativo 5 giugno 1998, n.  204  si
          veda nelle note alle premesse.