Art. 4 
 
 
                               Organi 
 
  1. Sono organi dell'Istituto: 
    a) il Presidente; 
    b) il Consiglio di amministrazione; 
    c) il Comitato scientifico; 
    d) il Collegio dei revisori dei conti. 
  2.  Il  Presidente  dell'Istituto  e'   scelto   tra   personalita'
appartenenti  alla  comunita'   scientifica,   dotato   di   alta   e
riconosciuta professionalita' documentata attraverso la presentazione
di curricula, in materia di ricerca e sperimentazione nei settori  di
attivita' dell'Istituto medesimo, ed  e'  nominato  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della
salute; se professore universitario, e' collocato in  aspettativa  ai
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, e successive  modificazioni,  se  dipendente  di
pubbliche amministrazioni e' collocato in aspettativa senza  assegni,
con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. Il Presidente dura in
carica quattro anni e puo' essere confermato una sola volta. 
  3. Il Presidente ha  la  rappresentanza  legale  dell'Istituto,  ne
sovrintende  l'andamento,  convoca  e  presiede   il   Consiglio   di
amministrazione ed il Comitato scientifico e ne  stabilisce  l'ordine
del giorno. 
  4. Il Consiglio di  amministrazione  ha  compiti  di  indirizzo  in
materia amministrativa e finanziaria, di deliberazione dello  statuto
e dei regolamenti, del piano triennale e degli aggiornamenti  annuali
di  cui  all'articolo  1,  dei  bilanci,  di  riparto  delle  risorse
finanziarie e di verifica della compatibilita' finanziaria dei  piani
e progetti di ricerca. Il  Consiglio  di  amministrazione  determina,
altresi', gli organici del personale sulla base del piano  triennale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 
  5. Il Consiglio d'amministrazione e' nominato  dal  Ministro  della
salute, dura in carica quattro anni, ed e' composto da cinque membri:
il  Presidente  e   quattro   esperti   di   alta,   e   riconosciuta
professionalita'   documentata   attraverso   la   presentazione   di
curricula,  professionalita'  nelle  materie  tecnico-scientifiche  e
giuridiche   che    rientrano    nell'ambito    delle    attribuzioni
dell'Istituto, cosi' individuati: 
    a) un esperto designato dal Ministro della salute; 
    b) due  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
    c)   un   esperto   designato   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca. 
  6.  Il  Comitato  scientifico  e'  l'organo  di  indirizzo   e   di
coordinamento dell'attivita' scientifica dell'Istituto. 
  7. Il Comitato scientifico e' nominato  con  decreto  del  Ministro
della salute,  dura  in  carica  quattro  anni  ed  e'  composto  dal
Presidente e da dieci esperti di  alta,  riconosciuta  e  documentata
professionalita'  nelle  materie  che  rientrano  nell'ambito   delle
attribuzioni dell'Istituto, cosi' individuati: 
    a) due esperti eletti dai ricercatori dell'Istituto; 
    b) due esperti designati dal Ministro della salute; 
    c)   un   esperto   designato   dal   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
    d) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare; 
    e) un esperto designato dal Ministro dello sviluppo economico; 
    f) un esperto designato dal Ministro degli affari esteri; 
    g) due  esperti  designati  dalla  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  8. Il Collegio dei revisori dei conti  svolge  i  compiti  previsti
dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.  123.  Il
collegio e' nominato con decreto del Ministro della salute,  dura  in
carica tre anni ed e' composto da tre membri  effettivi  di  cui  due
designati dal Ministro della salute  e  uno  designato  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze che designa anche il membro  supplente.
I  revisori,  ad  eccezione  di   quello   designato   dal   Ministro
dell'economia e delle finanze, devono essere iscritti nel registro di
cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
  9. L'indennita' del Presidente  e  gli  emolumenti,  i  gettoni  di
presenza e le modalita' di rimborso delle spese dei componenti  degli
organi  dell'Istituto,  sono  determinati,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  L'articolo  12  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  11   luglio   1980,   n.   382   e   successive
          modificazioni (Riordinamento della  docenza  universitaria,
          relativa  fascia  di  formazione  nonche'   sperimentazione
          organizzativa e didattica) reca: 
              "Art. 12 
              (Direzione di istituti e  laboratori  extrauniversitari
          di ricerca) 
              Con decreto del Ministro della pubblica istruzione,  su
          conforme parere del rettore e dei consigli  delle  facolta'
          interessate,  i  professori   ordinari,   straordinari   ed
          associati possono essere autorizzati a dirigere istituti  e
          laboratori e centri del Consiglio nazionale delle  ricerche
          o istituti ed enti  di  ricerca  a  carattere  nazionale  o
          regionale . 
              I  professori  di  ruolo  possono  essere  collocati  a
          domanda in aspettativa  per  la  direzione  di  istituti  e
          laboratori  extrauniversitari  di   ricerca   nazionali   e
          internazionali. 
              I professori chiamati a dirigere istituti o  laboratori
          del Consiglio nazionale delle  ricerche  e  di  altri  enti
          pubblici di ricerca possono essere collocati in aspettativa
          con assegni. 
              L'aspettativa e'  concessa  con  decreto  del  Ministro
          della  pubblica  istruzione,  su   parere   del   Consiglio
          universitario    nazionale,     che     considerera'     le
          caratteristiche e le dimensioni dell'istituto o laboratorio
          nonche' l'impegno che la funzione direttiva richiede. 
              Durante  il  periodo  dell'aspettativa  ai   professori
          ordinari competono eventualmente  le  indennita'  a  carico
          degli enti  o  istituti  di  ricerca  ed  eventualmente  la
          retribuzione ove l'aspettativa sia senza assegni. 
              Il periodo dell'aspettativa  e'  utile  ai  fini  della
          progressione della carriera, ivi compreso il  conseguimento
          dell'ordinariato e ai fini del trattamento di previdenza  e
          di quiescenza secondo le disposizioni vigenti. 
              Ai professori collocati in  aspettativa  e'  garantita,
          con le modalita' di cui al 5° comma del successivo art. 13,
          la possibilita' di svolgere, presso  l'Universita'  in  cui
          sono titolari, cicli di conferenze, attivita' seminariali e
          attivita' di ricerca, anche  applicativa.  Si  applica  nei
          loro  confronti,  per   la   partecipazione   agli   organi
          universitari cui hanno titolo,  la  previsione  di  cui  ai
          comma terzo e quarto dell'art. 14, L. 18 marzo 1958, n. 311
          . 
              La direzione dei centri del Consiglio  nazionale  delle
          ricerche  e  dell'Istituto  nazionale  di  fisica  nucleare
          operanti presso le  universita'  puo'  essere  affidata  ai
          professori di ruolo come  parte  delle  loro  attivita'  di
          ricerca   e   senza   limitazione   delle   loro   funzioni
          universitarie. Essa  e'  rinnovabile  con  il  rinnovo  del
          contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche  e  con
          l'Istituto nazionale di fisica nucleare. 
              Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
          anche con riferimento alla direzione di centri  di  ricerca
          costituiti  presso  le  universita'  per  contratto  o  per
          convenzione con altri enti  pubblici  che  non  abbiano  la
          natura di enti pubblici economici.". 
              - Per l'articolo 8 del decreto  legislativo  28  agosto
          1997, n. 281 si veda nelle note alle premesse. 
              - L'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011,
          n. 123 (Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa
          e contabile e potenziamento  dell'attivita'  di  analisi  e
          valutazione della spesa, a  norma  dell'articolo  49  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196) reca: 
              "Art. 20 
              (Compiti  dei  collegi  dei  revisori   dei   conti   e
          sindacali) 
              1. I collegi dei revisori dei conti e sindacali  presso
          gli enti ed organismi pubblici,  di  cui  all'articolo  19,
          vigilano  sull'osservanza  delle  disposizioni  di   legge,
          regolamentari e statutarie; provvedono agli  altri  compiti
          ad essi demandati  dalla  normativa  vigente,  compreso  il
          monitoraggio della spesa pubblica. 
              2. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali,  in
          particolare, devono: 
              a) verificare la corrispondenza dei dati riportati  nel
          conto  consuntivo  o  bilancio   d'esercizio   con   quelli
          analitici desunti dalla contabilita'  generale  tenuta  nel
          corso della gestione; 
              b) verificare la loro corretta esposizione in bilancio,
          l'esistenza delle attivita' e passivita' e l'attendibilita'
          delle valutazioni di bilancio, la correttezza dei risultati
          finanziari,  economici  e  patrimoniali  della  gestione  e
          l'esattezza e la chiarezza dei  dati  contabili  presentati
          nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati; 
              c)  effettuare  le  analisi  necessarie   e   acquisire
          informazioni in ordine alla stabilita'  dell'equilibrio  di
          bilancio e, in caso di  disavanzo,  acquisire  informazioni
          circa  la  struttura  dello  stesso  e  le  prospettive  di
          riassorbimento affinche' venga,  nel  tempo,  salvaguardato
          l'equilibrio; 
              d)   vigilare    sull'adeguatezza    della    struttura
          organizzativa dell'ente  e  il  rispetto  dei  principi  di
          corretta amministrazione; 
              e) verificare l'osservanza delle norme  che  presiedono
          la formazione e l'impostazione del  bilancio  preventivo  e
          del conto consuntivo o bilancio d'esercizio; 
              f) esprimere il parere in ordine  all'approvazione  del
          bilancio preventivo  e  del  conto  consuntivo  o  bilancio
          d'esercizio da parte degli organi  a  cio'  deputati  sulla
          base degli specifici ordinamenti dei singoli enti; 
              g)  effettuare  almeno  ogni  trimestre   controlli   e
          riscontri sulla consistenza della cassa e  sulla  esistenza
          dei valori, dei titoli di proprieta' e  sui  depositi  e  i
          titoli a custodia; 
              h) effettuare il  controllo  sulla  compatibilita'  dei
          costi della contrattazione  collettiva  integrativa  con  i
          vincoli di bilancio e  quelli  derivanti  dall'applicazione
          delle norme di  legge,  con  particolare  riferimento  alle
          disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla
          corresponsione dei trattamenti accessori. 
              3. Gli schemi dei bilanci preventivi, delle  variazioni
          ai bilanci preventivi, delle delibere di  accertamento  dei
          residui, del conto consuntivo o bilancio  d'esercizio  sono
          sottoposti, corredati dalla  relazione  illustrativa  o  da
          analogo documento, almeno quindici giorni prima della  data
          della  relativa  delibera,  all'esame  del   collegio   dei
          revisori dei conti o sindacale. Il collegio redige apposita
          relazione da allegare ai predetti schemi, nella quale  sono
          sintetizzati anche i risultati del controllo svolto durante
          l'esercizio. 
              4. L'attivita' dei collegi dei revisori e sindacali  si
          conforma ai principi della continuita', del campionamento e
          della programmazione dei controlli. 
              5. I collegi dei revisori dei  conti  e  sindacali  non
          intervengono nella gestione e  nell'amministrazione  attiva
          degli enti e organismi pubblici. 
              6. Alle sedute degli organi di  amministrazione  attiva
          assiste almeno un componente del collegio  dei  revisori  e
          sindacale. 
              7. I componenti del collegio dei revisori  e  sindacale
          possono procedere ad atti di ispezione e  controllo,  anche
          individualmente. 
              8. Di  ogni  verifica,  ispezione  e  controllo,  anche
          individuale, nonche' delle risultanze dell'esame collegiale
          dei bilanci preventivi e relative variazioni  e  dei  conti
          consuntivi  o  bilanci  d'esercizio  e'  redatto   apposito
          verbale.". 
              -  Il  decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  39
          concerne: "Attuazione della direttiva 2006/43/CE,  relativa
          alle  revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti
          consolidati,  che  modifica  le  direttive   78/660/CEE   e
          83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE". 
              - Il comma 3 dell'articolo 6 del citato  decreto  legge
          31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122, reca: 
              "3. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal 1°
          gennaio 2011 le  indennita',  i  compensi,  i  gettoni,  le
          retribuzioni  o  le  altre  utilita'  comunque  denominate,
          corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma
          3 dell'articolo 1 della legge 31  dicembre  2009,  n.  196,
          incluse le autorita' indipendenti, ai componenti di  organi
          di  indirizzo,   direzione   e   controllo,   consigli   di
          amministrazione e organi collegiali comunque denominati  ed
          ai  titolari  di  incarichi   di   qualsiasi   tipo,   sono
          automaticamente ridotte del  10  per  cento  rispetto  agli
          importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31
          dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma  non
          possono superare gli importi risultanti alla  data  del  30
          aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente  comma.  Le
          disposizioni del presente comma si applicano ai  commissari
          straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400  nonche'  agli  altri  commissari
          straordinari, comunque  denominati.  La  riduzione  non  si
          applica al trattamento retributivo di servizio."