Art. 5 
 
 
                         Direttore generale 
 
  1. Il direttore generale e' nominato dal Ministro della  salute  su
proposta del Presidente, sentito il Consiglio di  amministrazione  ed
e' scelto tra persone  munite  di  diploma  di  laurea  magistrale  o
equivalente e di comprovata esperienza amministrativa  e  gestionale.
Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale  e'  regolato  con
contratto  di  diritto  privato,  non  superiore   a   cinque   anni,
rinnovabile una sola volta.  Il  direttore  generale,  se  dipendente
pubblico,  e'  collocato  in  aspettativa  senza  assegni  ai   sensi
dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, e successive modificazioni. La  determinazione  del  trattamento
economico del direttore generale e'  regolata  dall'articolo  24  del
medesimo  decreto  legislativo n.  165   del   2001,   e   successive
modificazioni. 
  2. Il direttore  generale  ha  la  responsabilita'  della  gestione
dell'Istituto e ne adotta  gli  atti  che  non  siano  di  competenza
specifica  del  Presidente  o  dei  dirigenti,  partecipa  con   voto
consultivo alle sedute del Consiglio di amministrazione. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per il comma 6 dell'articolo 19  del  citato  decreto
          legislativo  30   marzo   2001,   n.   165   e   successive
          modificazioni, si veda nelle note all'articolo 3. 
              - L'articolo 24 del citato decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165 reca: 
              "Art. 24 
              (Trattamento economico) 
              1. La  retribuzione  del  personale  con  qualifica  di
          dirigente e' determinata dai contratti  collettivi  per  le
          aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento  economico
          accessorio sia correlato  alle  funzioni  attribuite,  alle
          connesse responsabilita'  e  ai  risultati  conseguiti.  La
          graduazione delle funzioni e responsabilita'  ai  fini  del
          trattamento accessorio e' definita, ai sensi  dell'articolo
          4, con decreto ministeriale per  le  amministrazioni  dello
          Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di  governo
          per  le  altre  amministrazioni  o  enti,  ferma   restando
          comunque  l'osservanza  dei  criteri  e  dei  limiti  delle
          compatibilita'  finanziarie  fissate  dal  Presidente   del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 
              1-bis. Il trattamento accessorio collegato ai risultati
          deve costituire almeno il 30 per cento  della  retribuzione
          complessiva  del  dirigente  considerata  al  netto   della
          retribuzione individuale di anzianita'  e  degli  incarichi
          aggiuntivi soggetti al regime dell'onnicomprensivita'. 
              1-ter. I contratti  collettivi  nazionali  incrementano
          progressivamente la componente legata al risultato, in modo
          da adeguarsi a quanto disposto dal comma  1-bis,  entro  la
          tornata contrattuale successiva a quella decorrente dal  1°
          gennaio 2010, destinando comunque a tale  componente  tutti
          gli incrementi  previsti  per  la  parte  accessoria  della
          retribuzione. La disposizione di cui al comma 1-bis non  si
          applica alla dirigenza del Servizio sanitario  nazionale  e
          dall'attuazione del  medesimo  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              1-quater. La  parte  della  retribuzione  collegata  al
          raggiungimento dei risultati  della  prestazione  non  puo'
          essere  corrisposta  al  dirigente   responsabile   qualora
          l'amministrazione  di  appartenenza,  decorso  il   periodo
          transitorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
          decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009,
          n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del
          lavoro  pubblico  e  di  efficienza  e  trasparenza   delle
          pubbliche amministrazioni, non abbia predisposto il sistema
          di valutazione di cui  al  Titolo  II  del  citato  decreto
          legislativo. 
              2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di  livello
          generale ai sensi  dell'articolo  19,  commi  3  e  4,  con
          contratto individuale e' stabilito il trattamento economico
          fondamentale, assumendo come parametri  di  base  i  valori
          economici massimi contemplati dai contratti collettivi  per
          le aree dirigenziali, e sono determinati gli  istituti  del
          trattamento economico accessorio, collegato al  livello  di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e  di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri, di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri  per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi di contenimento della spesa  e  di  uniformita'  e
          perequazione. 
              3. Il trattamento economico determinato  ai  sensi  dei
          commi 1 e  2  remunera  tutte  le  funzioni  ed  i  compiti
          attribuiti ai dirigenti  in  base  a  quanto  previsto  dal
          presente  decreto,  nonche'  qualsiasi  incarico  ad   essi
          conferito in ragione del loro ufficio o comunque  conferito
          dall'amministrazione presso  cui  prestano  servizio  o  su
          designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono
          corrisposti direttamente alla  medesima  amministrazione  e
          confluiscono  nelle  risorse   destinate   al   trattamento
          economico accessorio della dirigenza. 
              4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale
          indicato dall'articolo  3,  comma  1,  la  retribuzione  e'
          determinata ai sensi dell'articolo 2, commi 5  e  7,  della
          legge 6  marzo  1992,  n.  216,  nonche'  dalle  successive
          modifiche ed integrazioni della relativa disciplina. 
              5.  Il  bilancio  triennale   e   le   relative   leggi
          finanziarie, nell'ambito  delle  risorse  da  destinare  ai
          miglioramenti economici delle categorie di personale di cui
          all'articolo 3, indicano le somme da destinare, in caso  di
          perequazione, al riequilibro del trattamento economico  del
          restante  personale  dirigente  civile   e   militare   non
          contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per   i   dirigenti   del   comparto
          ministeri,  tenendo  conto   dei   rispettivi   trattamenti
          economici   complessivi   e   degli   incrementi   comunque
          determinatesi a partire dal  febbraio  1993,  e  secondo  i
          criteri indicati nell'articolo 1, comma 2,  della  legge  2
          ottobre 1997, n. 334. 
              6. I fondi per la perequazione di  cui  all'articolo  2
          della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al  personale
          di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  sono  assegnati  alle
          universita' e da  queste  utilizzati  per  l'incentivazione
          dell'impegno  didattico  dei   professori   e   ricercatori
          universitari,  con  particolare  riferimento  al   sostegno
          dell'innovazione didattica, delle attivita' di orientamento
          e tutorato, della diversificazione dell'offerta  formativa.
          Le universita' possono destinare allo stesso  scopo  propri
          fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziate per
          il  pagamento  delle  supplenze  e  degli  affidamenti.  Le
          universita' possono erogare, a valere sul proprio bilancio,
          appositi compensi incentivanti ai professori e  ricercatori
          universitari che svolgono attivita' di ricerca  nell'ambito
          dei  progetti  e  dei  programmi  dell'Unione   europea   e
          internazionali. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui
          all'articolo 2 della predetta legge n.  334  del  1997,  e'
          erogata come assegno aggiuntivo pensionabile. 
              7. I compensi spettanti in base  a  norme  speciali  ai
          dirigenti dei ruoli di cui  all'articolo  23  o  equiparati
          sono assorbiti  nel  trattamento  economico  attribuito  ai
          sensi dei commi precedenti. 
              8.  Ai  fini  della  determinazione   del   trattamento
          economico accessorio le risorse che si rendono  disponibili
          ai  sensi  del  comma  7  confluiscono  in  appositi  fondi
          istituiti presso ciascuna amministrazione, unitamente  agli
          altri compensi previsti dal presente articolo. 
              9. (abrogato)"