Articolo 11 - Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformita' al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi e' coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza e' accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.