(Convenzione-art. 11)
Articolo 11  -  Corruzione  di  giudici  e  di  agenti  di  tribunali
                           internazionali 
 
Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che
si rivelano necessari per configurare in quanto reato in  conformita'
al proprio diritto interno, gli atti di  cui  agli  articoli  2  e  3
quando vi e' coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie  in  un
tribunale internazionale la cui competenza e' accettata dalla  Parte,
o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.