Articolo 17 - Competenza 1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per stabilire la propria competenza relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2 a 14 della presente Convenzione quando: a il reato e' commesso interamente o in parte sul suo territorio; b l'autore del reato e' un cittadino di detta Parte, uno dei suoi agenti pubblici o uno dei suoi membri di assemblee pubbliche nazionali; c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di sue assemblee pubbliche nazionali o ogni altra persona di cui agli articoli da 9 a 11 che e' al contempo suo cittadino; 2 Ciascuno Stato puo', al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare in una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in taluni casi o condizioni specifiche, le regole di competenza definite al par. l b e c del presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi. 3 Quando una Parte si prevale della possibilita' di riserva prevista al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato e' presente sul suo territorio e non puo' essere estradato verso un'altra Parte solamente in base alla sua nazionalita' , dopo una richiesta di estradizione. 4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad opera di una Parte, di una competenza penale stabilita in conformita' al suo diritto interno.