(Convenzione-art. 18)
       Articolo 18 - Responsabilita' delle persone giuridiche 
 
1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative  e  di  altro  tipo
rivelatesi necessarie per assicurare che persone  giuridiche  possano
essere ritenute responsabili  dei  reati  di  corruzione  attiva,  di
malversazione e di riciclaggio  di  capitali,  determinati  ai  sensi
della presente Convenzione, quando siano commessi per loro  conto  da
un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un  organo
della persona giuridica in questione, il quale  ha  poteri  direttivi
nell'ambito della stessa, come segue: 
- potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure 
- autorita' a prendere decisioni  a  nome  della  persona  giuridica;
oppure 
-  autorita'  ad  esercitare  controlli  nell'ambito  della   persona
giuridica; 
come pure della partecipazione  di  tale  individuo  in  qualita'  di
complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati. 
2 A prescindere dai casi gia' previsti al capoverso 1, ciascuna Parte
prende i  provvedimenti  necessari  per  garantire  che  una  persona
giuridica possa essere considerata responsabile,  quando  l'omissione
di sorveglianza o di controllo da parte  dell'individuo  di'  cui  al
par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei  reati  menzionati  al
par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una  persona
fisica sottoposta alla sua autorita'. 
3 La responsabilita' della persona giuridica in forza dei paragrafi 1
e  2  non  esclude  azioni  penali  contro  le  persone  fisiche  che
commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui  al  par.
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