(Convenzione-art. 20)
                Articolo 20 - Autorita' specializzate 
 
Ciascuna Parte prende le misure che si  rivelano  necessarie  per  la
specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione.
Tali persone disporranno  dell'indipendenza  necessaria,  nell'ambito
dei  principi  fondamentali   dell'ordinamento   della   Parte,   per
esercitare le loro funzioni efficacemente e  senza  alcuna  pressione
illecita. Le Parti  si  accertano  che  il  personale  di  tali  enti
disponga di una formazione e di  risorse  finanziarie  adeguate  alle
funzioni che svolgono.