Articolo 20 - Autorita' specializzate Ciascuna Parte prende le misure che si rivelano necessarie per la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione. Tali persone disporranno dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte, per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita. Le Parti si accertano che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.